﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 01 febbraio 1991

      , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la formazione del  Bilancio  pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  71</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nei settori economici(programmi 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6.,3.2.3., 3.5.1., 3.4.1., 3.4.4.  e 3.4.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> È revocata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata con l' articolo 4 dalla legge regionale  7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 2 del  RD    13  febbraio   1933,   n.   215,   e   successive modificazioni ed integrazioni,  e   del' articolo  22  della legge regionale 18 ottobre  1967,  n.  22  ed  iscritta  sul capitolo corrispondente al  capitolo  6262  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  La  spesa  complessiva   di   lire   6.500   milioni, autorizzata  con   l' articolo  88,  comma  1,  della  legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e rideterminata in  ragione di lire 4.000 milioni per  l' anno  1991  e  di  lire  2.500 milioni per l' anno 1992 con l' articolo 92, comma 2,  della legge  regionale  7  febbraio  1990,  n.  3,  viene  ridotta dell' importo complessivo di lire 4.500  milioni,  suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1991 e di  lire 500 milioni per l' anno 1992,  fermo  restando  il  relativo residuo onere a carico del  capitolo  6281  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La spesa di lire  2.000  milioni  per   l' anno  1992, autorizzata con l' articolo  38  della  legge  regionale  30 gennaio 1988, n. 3, e così rideterminata  con   l' articolo 92, comma 1, della legge regionale 7 febbraio  1990,  n.  3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6281.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  La  spesa  complessiva   di   lire   4.000   milioni, autorizzata in ragione di lire 2.000  milioni  per  ciascuno degli anni 1991  e  1992  con   l' articolo  4  della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per  le  finalità  di  cui all' articolo 43  del  RD    13  febbraio  1933,  n.  215  e successive  modificazioni  e  integrazioni,  viene   ridotta dell' importo complessivo di lire 2.000  milioni,  suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni  per  ciascuno  degli  anni 1991 e 1992,  fermo restando il  relativo  residuo  onere  a carico del capitolo 6362 dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  La  spesa  complessiva   di   lire   5.000   milioni, autorizzata in ragione di lire 2.500  milioni  per  ciascuno degli anni 1991  e  1992  con   l' articolo  4  della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per  le  finalità  di  cui alla legge regionale 13 giugno 1973, n.  48,  viene  ridotta dell' importo complessivo di lire 1.500  milioni,  suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 500 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6364 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  La  spesa  complessiva  di   lire   24.000   milioni, autorizzata in ragione di lire 12.000 milioni  per  ciascuno degli anni 1991  e  1992  con   l' articolo  4  della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per  le  finalità  di  cui all' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni  e  integrazioni,  viene  ridotta dell' importo complessivo di lire 16.000 milioni,  suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni  per  ciascuno  degli  anni 1991 e 1992, fermo restando  il  relativo  residuo  onere  a carico del capitolo 6460 dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> È revocata la spesa complessiva di lire 500  milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno  degli anni 1991 e 1992, autorizzata con l' articolo 58,  comma  5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo 6481 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>  È  revocata  la  spesa  complessiva  di  lire  2.000 milioni, suddivisa in ragione  di  lire  1.000  milioni  per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale  7  febbraio  1990,  n.  4,  per  le finalità di cui all' articolo 6 della  legge  regionale  21 marzo 1988, n. 13, ed iscritta sul capitolo 6539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>  La  spesa  complessiva  di   lire   15.000   milioni, autorizzata in ragione di lire 6.500  milioni  per   l' anno 1991 e lire 8.500 milioni per l' anno 1992 con   l' articolo 60 della legge  regionale  7  febbraio  1990,  n.  3,  viene ridotta dell' importo complessivo  di  lire  7.000  milioni, suddiviso in ragione di  lire  3.500  milioni  per  ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il  relativo  residuo onere a carico del capitolo 6604 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> La  spesa  di  lire  3.000  milioni  autorizzata  per l' anno 1991 con  l' articolo  4  della  legge  regionale  7 febbraio   1990,   n.   4,   per   le   finalità   previste dall' articolo 7 della legge regionale 12  agosto  1975,  n. 57, come modificato dall' articolo 19 della legge  regionale 1 settembre 1979, n. 58, e  dall' articolo  10  della  legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, viene ridotta dell' importo di lire 1.000 milioni, fermo restando  il  relativo  residuo onere a carico del capitolo 6652 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  È  revocata  la  spesa  di   lire   5.000   milioni autorizzata per l' anno 1992 con l' articolo 4  della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per  le  finalità  di  cui all' articolo 1 della legge regionale 11 novembre  1965,  n. 24, e successive modificazioni e integrazioni,  ed  iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7413 dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  La  spesa  di  complessive  lire   43.000   milioni, suddivisa in ragione di lire  15.000  milioni  per   l' anno 1991, e lire 28.000 milioni per l' anno  1992,  autorizzata, rispettivamente, per l' anno 1991  dall' articolo  60  della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e per   l' anno  1992 dall' articolo 87 della legge regionale 7 febbraio 1990,  n. 3, viene suddivisa in ragione di  lire  10.000  milioni  per l' anno 1991, e lire 15.000 per l' anno 1992 e  lire  18.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1529 dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> La spesa di lire 20.000 milioni  per   l' anno  1992, autorizzata   dall' articolo  88  della  legge  regionale  7 febbraio 1990, n. 3, viene  suddivisa  in  ragione  di  lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992  e  1993,  fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1538  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> La  spesa  di  lire  2.000  milioni,  autorizzata  in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l' articolo 41 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, deve intendersi autorizzata per l' anno  1993,  fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8221  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> La spesa di lire 7.000 milioni, suddivisa in  ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1991 e lire 3.000  milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 4  della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4,  per le  finalità  di  cui all' articolo 2, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 e di  lire  4.000  milioni  per   l' anno  1992,  fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8421  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> La  spesa  di  lire  3.000  milioni  autorizzata  per l' anno 1991 con l' articolo 84  della  legge  regionale  30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera d) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23  agosto 1984, n. 42, deve intendersi  autorizzata,  per  lire  2.000 milioni, per le finalità di cui  all' articolo  2,  lettera f), della medesima legge regionale 16/1965, ed  il  relativo onere deve intendersi, per lire 1.000 milioni, a carico  del capitolo 8520 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991 e per  lire  2.000  milioni  a  carico  del capitolo 8530 del medesimo stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> La  spesa  di  lire  7.000  milioni  autorizzata  per l' anno 1991 con l' articolo 88  della  legge  regionale  30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera d) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23  agosto 1984, n. 42, deve intendersi interamente autorizzata per  le finalità di cui all' articolo 2, lettera f), della medesima legge  regionale  16/1965,  ed  il   relativo   onere   deve intendersi  a  carico  del  capitolo  8530  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span> La spesa di lire 10.000 milioni, come rideterminata e incrementata per l' anno 1992 con l' articolo 84 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per  le  finalità  di  cui all' articolo 2, lettera d) della legge regionale 25  agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo  1  della  legge regionale  23  agosto   1984,   n.   42,   deve   intendersi autorizzata, per lire 9.000 milioni, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera f), della medesima legge  regionale 16/1965, ed il relativo  onere  deve  intendersi,  per  lire 1.000 milioni, a carico  del  capitolo  8520  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991,  e per lire 9.000 milioni  a  carico del capitolo 8530 del medesimo  stato  di previsione.</p></p></body></html>