﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 01 febbraio 1991

      , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la formazione del  Bilancio  pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  68</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nei settori del territorio dell' ambientee delle opere pubbliche(programmi 0.6.3., 0.5.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1.,1.4.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.2.  e 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> È revocata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 autorizzata dall' articolo 16 della legge regionale  30 gennaio 1989, n. 2, ed iscritta sul capitolo  corrispondente al capitolo 920 dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  È  revocata  la  spesa  complessiva  di  lire  1.000 milioni, suddivisa  in  ragione  di  lire  500  milioni  per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata  dall' articolo 17, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 1795  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, così determinata   dall' articolo  89,  comma  3,   della   legge regionale  30  gennaio  1989,  n.  2,   per   le   finalità dell' articolo 3, comma 3, della legge regionale  10  luglio 1987, n. 20,  viene  suddivisa  in  ragione  di  lire  1.500 milioni per l' anno 1991 e lire  500  milioni  per   l' anno 1992,  ed  incrementata  con   l' ulteriore   autorizzazione complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in  ragione  di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico  del capitolo 1900 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.  L' onere  relativo  alla  maggiore  spesa complessiva di lire 2.500 milioni per gli anni 1992  e  1993 fa  parimenti  carico  al  capitolo  1900  dello  stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La quota  di  lire  500  milioni  per   l' anno  1991, autorizzata  dall' articolo  27  della  legge  regionale  30 gennaio 1989, n. 2, e la  spesa  di  lire  600  milioni  per l' anno 1992, autorizzata   dall' articolo  19  della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, vengono ridotte di lire 400 milioni ciascuna fermo restando il residuo  onere  a  carico del capitolo 2262 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> La spesa complessiva di lire 3.200 milioni,  suddivisi in ragione di lire 1.600 milioni  per  ciascuno  degli  anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 20, comma  3,  della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3,  viene  suddivisa  in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1991,  lire  1.000 milioni per l' anno 1992, e lire 700  milioni  per   l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2303 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> La spesa di lire  10.000  milioni  per  l' anno  1992, autorizzata   dall' articolo  23  della  legge  regionale  7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  È  revocata  la  spesa  complessiva  di  lire  4.000 milioni, suddivisa in ragione  di  lire  2.000  milioni  per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata  dall' articolo 23, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 2396  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> La spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per  l' anno  1991  e  lire 8.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata   dall' articolo 24, comma 1, della legge regionale 7 febbraio  1990,  n.  3, viene  ridotta   dell' importo  complessivo  di  lire  8.000 milioni, suddivisi in ragione  di  lire  3.000  milioni  per l' anno 1991 e lire 5.000 milioni per  l' anno  1992,  fermo restando il residuo onere a carico del capitolo  2501  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> La quota di lire 10.000  milioni  per   l' anno  1992, autorizzata   dall' articolo  33,  comma  1,   della   legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in  ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, e lire 7.000 milioni per per l' anno 1993, fermo restando  il  relativo  onere  a carico del  capitolo  2662 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> La spesa di lire 10.000 milioni  per   l' anno  1992, autorizzata   dall' articolo  33,  comma  4,   della   legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in  ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1992  e  1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo  2664 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni  1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio   1990,   n.   4,   per   le   finalità   previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976,  n. 65, viene ridotta  dell' importo  complessivo  di  lire  740 milioni, suddivisi  in  ragione  di  lire  420  milioni  per l' anno 1991 e lire 320 milioni  per   l' anno  1992,  fermo restando il residuo onere a carico del capitolo  2811  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> La spesa complessiva di lire 700  milioni,  suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni  1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4, della legge  regionale 7  febbraio  1990,  n.  4,   per   le   finalità   previste dall' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1976,  n. 65, viene ridotta  dell' importo  complessivo  di  lire  430 milioni, suddivisi  in  ragione  di  lire  240  milioni  per l' anno 1991 e lire 190 milioni  per   l' anno  1992,  fermo restando il residuo onere a carico del capitolo  2812  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> La spesa complessiva di lire 400  milioni,  suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1991, e lire  300 milioni per l' anno 1992,  autorizzata   dall' articolo  26, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3,  viene suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno  degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a  carico del capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> È revocata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno  degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 26 della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed  iscritta  sul  capitolo corrispondente al capitolo 2854 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>  La  spesa  complessiva  di  lire   11.000   milioni, suddivisa in ragione di  lire  5.500  milioni  per  ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo  4  della legge regionale 7 febbraio 1990,  n.  4,  per  le  finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 27  novembre 1972, n. 55, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 2.400 milioni, suddivisi in ragione di  lire  1.400  milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per  l' anno  1992,  e rideterminata in ragione di lire 2.600 milioni per   l' anno 1991, e lire 3.000 milioni per ciascuno degli  anni  1992  e 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> La spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni  1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio   1990,   n.   4,   per   le   finalità   previste dall' articolo 1, secondo comma, punto  3,  e  terzo  comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11,  e  successive modificazioni ed integrazioni, viene suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992,  e  di lire 400  milioni  per   l' anno  1993,  fermo  restando  il relativo onere a carico del capitolo  3000  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> La spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni  per  ciascuno  degli  anni 1991 e  1992,  autorizzata   dall' articolo  4  della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le  finalità  previste dall' articolo 1, secondo comma, punto 1,  e  quarto  comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni, viene suddivisa in  ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 4.000 milioni per   l' anno  1993,  fermo  restando  il relativo onere a carico del capitolo  3002  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span> La spesa di lire 4.300  milioni  per   l' anno  1991, autorizzata   dall' articolo  22,  comma  2,   della   legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e la spesa  di  lire  8.000 milioni per l' anno 1992,  autorizzata   dall' articolo  32, comma 3, della  legge  regionale  7  febbraio  1990,  n.  3, vengono suddivise in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1991, lire 4.000 milioni per   l' anno  1992  e  lire  8.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3326 dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span> È revocata  la  spesa  di  lire  1.000  milioni  per l' anno 1991 autorizzata dall' articolo 74, comma  3,  della legge regionale 5 settembre 1989, n.  25,  ed  iscritta  sul capitolo corrispondente al  capitolo  3391  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p></p></body></html>