Legge regionale 01 febbraio 1991 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

Art. 27

Impianti sportivi di interesse regionaleed interprovinciale(programma 2.4.4.)

1. Nell' ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dal comma 1 dell' articolo 37 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, modificato dal comma 4 dell' articolo 25 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, per le finalità previste dall' articolo 5, primo comma, punto 2 e quarto comma, come, rispettivamente, modificato ed inserito dal primo e dal secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.