Legge regionale 01 febbraio 1991 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

Art. 23

<< Progetto Spilimbergo >>per la riabilitazione sociale e sanitaria(programma 2.2.4.)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, e in attesa della pianificazione regionale integrata in materia socio-assistenziale e sanitaria di cui all'articolo 25 della medesima legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria all'Associazione Centro Progetto Spilimbergo, per il funzionamento del centro sperimentale per la riabilitazione sociale e sanitaria denominato "Progetto Spilimbergo".

(1)(3)

2. L'associazione di cui al comma 1 fornisce la documentazione dell'impiego della sovvenzione secondo le finalità, nei termini e con le modalità previsti dal decreto di concessione, in cui può essere disposta l'erogazione in via anticipata e in unica soluzione.

(2)

3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.

4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 3, comma 9, L. R. 1/2004

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 9, L. R. 1/2004

Parole soppresse al comma 1 da art. 36, comma 1, L. R. 19/2006