﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 01 febbraio 1991

      , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la formazione del  Bilancio  pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi di edilizia residenziale(programma 1.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nel testo dell' articolo 82 della legge  regionale  1 settembre 1982, n. 75, dopo il secondo comma viene  inserito il seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Nella spesa ammissibile per gli  interventi  di  edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione  ed  al  recupero  di abitazioni a cura degli    IACP    è  ricompreso  anche  il costo  delle  opere di manutenzione straordinaria necessarie alla conservazione del patrimonio immobiliare degli Istituti medesimi.  &gt;&gt;.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli introiti previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio  pluriennale  per  gli anni 1991-1993 e del bilancio  per   l' anno  1991  (Rientro delle  anticipazioni  concesse  a  favore     dell' edilizia convenzionata ed agevolata), fino all' ammontare complessivo di lire 10.800 milioni, suddivisi in ragione di  lire  1.800 milioni per l' anno 1991, e lire 4.500 milioni per  ciascuno degli anni 1992 e 1993, sono  destinati  a  copertura  della spesa di pari importo  per   l' attuazione  delle  finalità previste  dall' articolo  80,  secondo  comma,  della  legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a  favore degli   IACP,   in deroga a quanto disposto   dall' articolo 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Ai sensi del combinato disposto del  Titolo  VI  della legge regionale n. 75/1982 e del comma 2,  l' ammontare  del Fondo regionale per   l' edilizia  abitativa,  previsto  dal precitato articolo 80, secondo comma, della legge  regionale n. 75/1982, è rideterminato ed incrementato nelle misure  e per le finalità sottospecificate:<p style="text-align: justify;">a) lire 13.800 milioni, suddivisi in ragione di  lire  2.800    milioni per  l' anno  1991,  e  lire  5.500  milioni  per    ciascuno degli anni 1992 e 1993, per interventi a  favore    degli   IACP,   a carico del capitolo 3294 dello stato di    previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli    anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno  1991,  il  cui    stanziamento risulta così rideterminato;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 24.500 milioni, suddivisi in ragione di  lire  7.000    milioni per l' anno 1991, lire 8.500 milioni per  l' anno    1992   e  lire  9.000  milioni  per   l' anno  1993   per    interventi  a  favore  delle   cooperative   edilizie   a    proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo    3298 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio    pluriennale per gli anni 1991-1993, il  cui  stanziamento    risulta così rideterminato.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A fine di reintegrare i finanziamenti  annui  concessi ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettere b)  e  c)  della legge regionale 1 settembre 1987,  n.  29,  come  da  ultimo modificato  dal  comma  1   dell' articolo  75  della  legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, nella misura ivi  prevista, è autorizzato, nell' anno 1991, un limite  di  impegno,  le cui annualità saranno iscritte nello  stato  di  previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire  800 milioni per l' anno 1991, e lire 200  milioni  per  ciascuno degli anni dal 1992 al 2003.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   1.200   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  3301  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p></body></html>