Legge regionale 01 febbraio 1991 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

Art. 13

Incremento e miglioramento del patrimonio forestale(programma 1.3.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

3. Per le finalità previste dell' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1993.

4. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

5. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 900 milioni per l' anno 1993.

6. Il predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.

7. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1993.

8. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.