﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 01 febbraio 1991

      , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la formazione del  Bilancio  pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INDIRIZZI DI POLITICA DI SPESA</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norma programmatica</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le maggiori disponibilità finanziarie derivanti dalla revisione della legge 6 agosto 1984,  n.  457,  con  aumento delle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi   erariali, attribuite  alla Regione ai sensi  dell' articolo  49  dello Statuto speciale di autonomia, dovranno essere destinate,  a partire dall' anno 1992, in conformità agli  indirizzi  del Piano regionale di  sviluppo  e  mediante  provvedimento  di integrazione ed assestamento del bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993, prioritariamente ai seguenti interventi:<p style="text-align: justify;">a) maggiori  assegnazioni  finanziarie  alle  Province,   ai    Comuni ed alle Comunità montane per  l' esercizio  delle    funzioni devolute ai sensi della legge regionale 9  marzo    1988,  n.  10,  nonché   ulteriori   finanziamenti   per    l' attuazione degli accordi di programma fra la Regione e    gli Enti locali ai sensi  dell' art.  10  della  medesima    legge regionale n. 10/1988;</p><p style="text-align: justify;">b) finanziamento, nell' anno 1992, di programmi organici  di    intervento nonché dei nuovi provvedimenti legislativi di    settore concernenti le  aree  di  spesa  specificatamente    indicate per l' anno 1993   nell' elenco  n.  5  -  fondo    globale - allegato al bilancio pluriennale per  gli  anni    1991-1993;</p><p style="text-align: justify;">c) copertura dei maggiori oneri  derivanti   dall' esercizio    delle ulteriori competenze trasferite  dallo  Stato  alla    Regione  Friuli  -  Venezia  Giulia  con  le   norme   di    attuazione dello Statuto speciale di autonomia di cui  al    DPR 15 gennaio 1987, n. 469     ed  al  DPR     19  marzo    1990, n. 70.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALIIN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 54DELLO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA EDELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1988, N. 10</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Ammontare complessivo dei trasferimenti agli Entilocali in attuazione dell' art. 54 dello Statuto speciale diautonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10(programma 0.6.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale  9 marzo 1988, n. 10, agli Enti locali viene assegnata - con le modalità previste dall' articolo 66, commi  2  e  3,  della citata legge regionale 9  marzo  1988,  n.  10  -  la  somma complessiva di lire 113.000 milioni, per  l' anno  1991,  da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e  alla  Comunità  collinare  del  Friuli  secondo   quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4  e 5;  di detto  importo  la somma  di  lire  11.000  milioni  corrisponde   alla   prima annualità del limite d' impegno autorizzato con il comma 2, lettera b).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità di cui al comma 1  sono  autorizzati, nell' anno 1991:<p style="text-align: justify;">a) la spesa di lire 102.000 milioni, il cui onere fa  carico    al capitolo 1773 dello stato di  previsione  della  spesa    del bilancio pluriennale per gli  anni  1991-1993  e  del    bilancio per l' anno 1991;</p><p style="text-align: justify;">b) un limite di impegno di lire 11.000 milioni.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le annualità relative al limite d' impegno di cui  al comma  2,  lettera  b),  saranno  iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 11.000 milioni per ciascuno degli anni dal  1991  al 2010.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   L' onere  complessivo  di   lire   33.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  1775  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1993  al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Trasferimenti alle Province</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Ai sensi dell' articolo  2,  comma  1,  alle  Province viene assegnata, per l' anno 1991, la somma  complessiva  di lire 60.000 milioni; di  detto  importo  la  somma  di  lire 10.000 milioni corrisponde alla prima annualità del  limite d' impegno assegnato con il comma 3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai  sensi dei sottoindicati articoli della  legge  regionale  9  marzo 1988, n. 10  e delle leggi regionali  13 giugno 1988,  n. 48, 20 giugno 1988, n. 59 e 7 marzo 1989, n. 10, viene assegnata alle province,  per  l' anno  1991,  la somma di lire 42.000 milioni,  secondo l' articolazione per  materie  di  seguito specificata:<p style="text-align: justify;">a) lire 26.000 milioni per  lo  svolgimento  delle  funzioni    trasferite ai sensi:</p><p style="text-align: justify;">1) dell' articolo 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia       scolastica;</p><p style="text-align: justify;">2) dell' articolo 31,  in  materia  di  realizzazione  di       musei e biblioteche;</p><p style="text-align: justify;">3) dell' articolo 37, comma 2,  in  materia  di  impianti       sportivi e ricreativi e relative attrezzature;</p><p style="text-align: justify;">4) dell' articolo   47,   comma   1,   in   materia    di       infrastrutture per insediamenti industriali nelle zone       industriali;</p><p style="text-align: justify;">5) dell' articolo   47,   comma   3,   come    modificato       dall' articolo 2 della  legge  regionale  27  dicembre       1989,  n.  42,  in  materia  di   infrastrutture   per       insediamenti produttivi;</p><p style="text-align: justify;">6) dell' articolo 48, comma 2, in materia  di  viabilità       di competenza degli Enti locali;</p><p style="text-align: justify;">7) dell' articolo 49, in materia di municipi, cimiteri  e       sedi di uffici e servizi comunali;</p><p style="text-align: justify;">8) dell' articolo 50, comma 1, limitatamente ai territori       non inclusi nei comprensori delle  Comunità  montane,       in materia di acquedotti e fognature;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 10.000 milioni per  lo  svolgimento  delle  funzioni    trasferite ai sensi:</p><p style="text-align: justify;">1) dell' articolo 29, così come integrato dall' articolo       1 della legge regionale 30  gennaio  1989,  n.  2,  in       materia di attività culturali, corsi di  orientamento       musicale, promozione e diffusione della cultura  della       pace, istruzione professionale e turismo scolastico;</p><p style="text-align: justify;">2) dell' articolo 30, comma 1, in materia di musei medi e       minori e di coordinamento delle biblioteche;</p><p style="text-align: justify;">3) dell' articolo 33, comma 2, in materia di  colonie  ed       istituti di educazione;</p><p style="text-align: justify;">4) dell' articolo  34,  in  materia  di  sostegno   delle       associazioni  di  tutela   dei   cittadini   menomati,       disabili e handicappati;</p><p style="text-align: justify;">5) dell' articolo 36, comma 2,  in  materia  di  sostegno       delle attività ricreative e sportive;</p><p style="text-align: justify;">6) dell' articolo   54,   comma   3,   come    modificato       dall' articolo 2  della  legge  regionale  7  febbraio       1990, n. 3, in materia di gestione dei parchi  urbani,       con l' esclusione dei parchi di competenza dei  Comuni       capoluogo;</p><p style="text-align: justify;">7) dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988,       n. 59, in materia di scuole ed istituti di musica;</p><p style="text-align: justify;">c) lire  500  milioni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni    trasferite ai  sensi   dell' articolo  47,  comma  1,  in    materia di gestione delle zone industriali;</p><p style="text-align: justify;">d) di lire 3.000 milioni per lo svolgimento  delle  funzioni    trasferite  ai  sensi   dell' articolo  4   della   legge    regionale 2 aprile 1991, n. 14, in materia di scuole non    statali;</p><p style="text-align: justify;">e) lire 1.000 milioni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni    trasferite  ai  sensi  dei  sottonotati   articoli,   che    attengono, ad eccezione del punto  4,  ai  territori  non    inclusi nei comprensori delle Comunità montane:</p><p style="text-align: justify;">1) dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia  di       fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo  e       zootecnico;</p><p style="text-align: justify;">2) dell' articolo   52,   comma   1,   in   materia    di       conservazione  e  incremento  del   patrimonio   silvo       - pastorale;</p><p style="text-align: justify;">3) dell' articolo  53,  commi  1  e  2,  in  materia   di       viabilità forestale;</p><p style="text-align: justify;">4) dell' articolo 54, comma 2, in materia di  istituzione       di parchi urbani, con   l' esclusione  dei  parchi  di       competenza dei Comuni capoluogo;</p><p style="text-align: justify;">5) dell' articolo 55, comma 2, in materia  di  protezione       della natura;</p><p style="text-align: justify;">6) degli articoli 13, 14 e 15  della  legge  regionale  7       marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati,       rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5  della  legge       regionale  7  marzo  1989,  n.  11,  in   materia   di       agriturismo. f) lire 1.500 milioni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni    trasferite ai sensi  dell' articolo  57,  in  materia  di    caccia e pesca, nonché a titolo di concorso negli  oneri    del personale addetto alla  vigilanza  venatoria  di  cui    all' articolo 58.</p><p><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Viene assegnato alle province, per  l' anno  1991,  un limite d' impegno di lire 10.000 milioni per lo  svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi  di  carattere pluriennale  -  delle  funzioni  trasferite  ai  sensi   dei sottoindicati articoli della legge regionale 9  marzo  1988, n. 10, da utilizzarsi secondo le  modalità  previste  dalla vigente legislazione regionale, indicate, ad eccezione delle lettere  d)  ed  e)  del  presente   comma,   al   comma   3 dell' articolo 6 della legge regionale 7 febbraio  1990,  n. 3:<p style="text-align: justify;">a) dall' articolo 27, comma 1 e 2, in  materia  di  edilizia    scolastica;</p><p style="text-align: justify;">b) dell' articolo 31, in materia di realizzazione di musei e    biblioteche;</p><p style="text-align: justify;">c) dell' articolo  37,  comma  2,  in  materia  di  impianti    sportivi e ricreativi e relative attrezzature;</p><p style="text-align: justify;">d) dell' articolo 47, comma 1, in materia di  infrastrutture    per insediamenti industriali nelle  zone  industriali, da    utilizzarsi secondo quanto  previsto  dal  Capo III della    legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63;</p><p style="text-align: justify;">e) dall' articolo   47,    comma    3,    come    modificato    dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre  1989,    n. 42, in  materia  di  infrastrutture  per  insediamenti    produttivi, da utilizzarsi secondo  quanto previsto dalla    legge regionale 19 agosto 1969, n. 31;</p><p style="text-align: justify;">f) dall'articolo 48, comma 2, in materia di  viabilità  di    competenza degli Enti locali;</p><p style="text-align: justify;">g) dall' articolo 49, in materia  di  municipi,  cimiteri  e    sedi di uffici e servizi comunali;</p><p style="text-align: justify;">h) dall' articolo 50, comma 1,  limitatamente  ai  territori    non inclusi nei comprensori delle Comunità  montane,  in    materia di acquedotti e fognature;</p><p style="text-align: justify;">i) dall' articolo   51,   comma    1,    in    materia    di    ristrutturazione    di    sale     cinematografiche     e    polifunzionali.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(6)</span><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Ai sensi dell' articolo 12  della  legge  regionale  9 marzo  1988,   n.   10,   le   Province   devono   garantire l' equilibrata   utilizzazione   delle   assegnazioni   loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera a),  e  al  comma  3  e  una  quota  non inferiore al cinquanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera c).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Viene assegnata  alle  Province,  per   l' anno  1991, l' ulteriore somma di lire 8.000 milioni:<p style="text-align: justify;">a) per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali   di    carattere generale di cui all' articolo 9, comma 1, della    legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;</p><p style="text-align: justify;">b) ad eventuale integrazione  dei  fondi  assegnati  per  lo    svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;</p><p style="text-align: justify;">c) per  lo   svolgimento   delle   funzioni   amministrative    esercitate ai sensi dell' articolo 48, commi 1 e 3, della    citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, L. R. 51/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 2, L. R. 51/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 4/91.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 11/1996</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Trasferimenti ai Comuni</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Ai sensi dell' articolo 2, comma 1,  ai  Comuni  viene assegnata, per l' anno 1991, la somma  complessiva  di  lire 39.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai  sensi dei sottoindicati articoli della  legge  regionale  9  marzo 1988, n. 10, viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1991, la somma di lire 12,000 milioni, secondo  l' articolazione  per materie di seguito specificata:<p style="text-align: justify;">a) lire 9.000 milioni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni    trasferite ai  sensi   dell' articolo  28,  comma  1,  in    materia di assistenza scolastica e diritto allo studio;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 3.000 milioni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni    trasferite ai sensi:</p><p style="text-align: justify;">1) dell' articolo 30, comma 2, in materia di istruzione e       gestione di biblioteche e sistemi bibliotecari;</p><p style="text-align: justify;">2) dell' articolo 36, comma 3, in materia  di  promozione       delle attività ricreative e sportive di base;</p><p style="text-align: justify;">3) dell' articolo   37,   comma   3,   in   materia    di       equipaggiamento sportivo.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Viene  assegnata  ai  Comuni,  per    l' anno   1991, l' ulteriore somma di lire 27.000 milioni:<p style="text-align: justify;">a) per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali   di    carattere generale di cui all' articolo 9, comma 1, della    legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;</p><p style="text-align: justify;">b) ad eventuale integrazione  dei  fondi  assegnati  per  lo    svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;</p><p style="text-align: justify;">c) per  lo   svolgimento   delle   funzioni   amministrative    esercitate ai sensi  degli  articoli  40,  42,  46  della    citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10,  e  ai  sensi    della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Trasferimenti aggiuntivi ai Comuni</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Ai  sensi   dell' articolo  2,  comma  1,  ai  Comuni capoluogo viene assegnata l' ulteriore somma di  lire  5.000 milioni. a) per lo svolgimento delle  funzioni  trasferite  ai  sensi    dell' articolo 54, comma 2 e  comma  3,  come  modificato    dall' articolo 2 della legge regionale 7  febbraio  1990,    n. 3, della legge  regionale  9  marzo  1988  n.  10,  in    materia di parchi urbani;<p style="text-align: justify;">b) per il finanziamento dei maggiori oneri  derivanti  dalla    notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici  e    privati convenzionati di particolare  importanza  nonché    di attività aventi rilevanza provinciale.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per il  finanziamento  dei  maggiori  oneri  derivanti dalla  presenza,  nel  territorio,  di  servizi  pubblici  e privati convenzionati nonché di attività aventi  rilevanza comprensoriale,  viene  assegnata  ai  comuni  di   supporto comprensoriale, per l' anno 1991, l' ulteriore somma di lire 3.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> All' individuazione dei Comuni di cui al  comma  2  si procede   con   deliberazione   della   Giunta    regionale, contestualmente alla ripartizione ed  all' assegnazione  dei fondi  ai  Comuni  suddetti  con   le   modalità   di   cui all' articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge  regionale 9 marzo 1988, n. 10.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Trasferimenti alle Comunità montanee alla Comunità collinare del Friuli</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Ai sensi dell' articolo 2,  comma  1,  alle  Comunità montane  e  alla  Comunità  collinare  del   Friuli   viene assegnata, per l' anno 1991, la somma  complessiva  di  lire 6.000 milioni; di detto  importo  la  somma  di  lire  1.000 milioni  corrisponde  alla  prima  annualità   del   limite d' impegno assegnato con il comma 4.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Viene  assegnata  alle  Comunità  montane   e   alla Comunità collinare del Friuli, per l' anno 1991,  la  somma di lire 1.500 milioni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli  della  legge regionale 9 marzo 1988, n. 10:<p style="text-align: justify;">a) dell' articolo 45, comma 1, lettera  b),  in  materia  di    fiere, mostre, mercati e convegni nel settore agricolo  e    zootecnico;</p><p style="text-align: justify;">b) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di  viabilità    forestale.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Viene assegnata alle Comunità montane,  per   l' anno 1991, la somma di lire  3.500  milioni  per  lo  svolgimento delle  funzioni  trasferite  ai  sensi   dei   sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10  e  della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10:<p style="text-align: justify;">a) dell' articolo 40, comma 3, come inserito con l' articolo    9 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, in  materia    di piccoli esercizi commerciali e pubblici esercizi;</p><p style="text-align: justify;">b) dell' articolo 43,  in  materia  di  rifugi,  bivacchi  e    sentieri;</p><p style="text-align: justify;">c) dell' articolo 50, comma 1, in materia  di  acquedotti  e    fognature;</p><p style="text-align: justify;">d) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e    incremento del patrimonio silvo - pastorale;</p><p style="text-align: justify;">e) dell' articolo 55, comma  2,  in  materia  di  protezione    della natura;</p><p style="text-align: justify;">f) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7  marzo    1989,  n.  10,  così  come  sostituiti   e   modificati,    rispettivamente, dagli articoli 3,  4  e  5  della  legge    regionale 7 marzo 1989, n. 11, in materia di agriturismo.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Viene assegnato alle Comunità montane,  per   l' anno 1991, un limite d' impegno di  lire  1.000  milioni  per  lo svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale - delle funzioni trasferite  ai  sensi dell' articolo 50, comma 1, della legge  regionale  9  marzo 1988, n. 10,  in  materia  di  acquedotti  e  fognature,  da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo  3  della legge regionale  29  dicembre  1976,  n.  68,  e  successive modifiche e integrazioni e   dall' articolo  1  della  legge regionale 3 giugno 1981, n. 30.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Ai sensi dell' articolo 12  della  legge  regionale  9 marzo 1988, n. 10, le  Comunità  montane  devono  garantire l' equilibrata   utilizzazione   delle   assegnazioni   loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento delle somme di cui al comma 3 e al comma 4.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Restano confermate le ulteriori assegnazioni di  fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria:<p style="text-align: justify;">a) per le finalità di cui all' articolo 28 bis della  legge    regionale  4  maggio  1973,  n.   29,   come   sostituito    dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre  1986,    n. 54, che risultino iscritte al capitolo 960 dello stato    di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per    gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (fondi    regionali);</p><p style="text-align: justify;">b) per le finalità di cui alla legge 3  dicembre  1971,  n.    1102 e all' articolo 25 della legge  regionale  4  maggio    1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge    regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte    al capitolo 982 dello stato di previsione della spesa del    bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1991-1993  e   del    bilancio per l' anno 1991 (fondi statali);</p><p style="text-align: justify;">c) per le finalità di  cui   all' articolo  3  della  legge    regionale 30 novembre 1987, n. 40, che risultano iscritte    al capitolo 4756 dello stato di  previsione  della  spesa    del bilancio pluriennale per gli  anni  1991-1993  e  del    bilancio per l' anno 1991 (fondi regionali).</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 3, L. R. 14/2003</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modalità di ripartizione, erogazione, impiegoe controllo delle assegnazioni</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  La  ripartizione  dei  fondi   assegnati   ai   sensi dell' articolo 2 si effettua con le modalità ed  i  criteri indicati all' articolo 10 della legge regionale  7  febbraio 1990, n. 3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   All' erogazione  degli  importi  assegnati  con   il presente titolo si provvede - con l' esclusione  delle somme menzionate all' articolo 6, comma 6, - in  misura intera  ed in  via  anticipata,  con  decreti,  anche  cumulativi,  del Direttore regionale degli enti locali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Gli enti destinatari iscrivono nel proprio bilancio le somme loro assegnate ai sensi dei precedenti articoli 3,  4, 5 e 6 secondo le prescrizioni dell' articolo  12,  comma  1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le assegnazioni destinate dalle Province e dai  Comuni allo svolgimento delle funzioni  di  cui   all' articolo  9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, devono essere utilizzate secondo le modalità previste dal comma  2 del medesimo articolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  L' accertamento  che  la  utilizzazione  delle  somme assegnate   con   il    presente    titolo    abbia    luogo nell' osservanza  delle   prescrizioni   ivi   previste   è effettuato   dai   competenti    Comitati    di    controllo nell' esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">RICOGNIZIONE E RIDEFINIZIONEDELLE SPESE DI INVESTIMENTO</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Capitoli di spesa inseriti nell' elenco n. 1allegato al bilancio regionale</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I capitoli 401, 2244, 2261, 2979,  2980,  4529,  4764, 4766, 4781, 5413, 5583 e 6103 vengono inseriti  nell' elenco 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993  e al bilancio per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Capitoli di spesa esclusi dall' elenco n. 1allegato al bilancio regionale</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> A decorrere dall' anno 1991, non  sono  più  inseriti nell' elenco  1,  allegato  al  bilancio  pluriennale  e  al bilancio annuale, ai sensi del primo comma dell' articolo  2 della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.  10,  i  seguenti capitoli di spesa: 2019, 2496, 2546, 2547, 2548, 2755, 2811, 2812, 2813, 2912, 3000, 3002, 3004, 4004, 4403, 4404,  4405, 4409, 4493, 5244, 6101, 6102, 6260, 6261, 6262, 6284,  6362, 6364, 6385, 6395, 6460, 6470, 6520, 6538, 6539, 6583,  6587, 6588, 6589, 6590, 6591, 6597, 6650, 6652, 6744, 6751,  6752, 7413, 7655, 7657, 7658, 7660, 7661, 8421, 8422, 8504, 8505 e 8515.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> In relazione al disposto di cui al comma 1 si conferma l' autorizzazione di spesa disposta per   l' anno  1991  con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4  a carico dei capitoli 6470, 6588, 6589,  6590,  6591,  6751  e 7413, corrispondenti ai capitoli,  di  pari  oggetto,  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> In relazione al disposto di cui al comma 1 si conferma l' autorizzazione di spesa disposta per gli anni 1991 e 1992 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990,  n. 4 a carico dei capitoli 2019, 2755, 2813, 3004, 6260,  6261, 6284, 6520, 6650,  6744,  7657,  7658,  7661,  8422  e  8504 corrispondenti ai capitoli, di pari oggetto, dello stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> In relazione al disposto di cui al comma 1 si conferma l' autorizzazione di spesa disposta per gli anni 1991 e 1992 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990,  n. 4 e per l' anno 1991 con l' articolo 3 della legge regionale 9  luglio  1990,  n.  29  a   carico   del   capitolo   7660 corrispondente al capitolo, di pari oggetto, dello stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> In relazione al disposto di cui al comma 1 si conferma l' autorizzazione di spesa disposta per   l' anno  1992  con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4  a carico dei capitoli 6262 e 6652 corrispondenti ai  capitoli, di pari oggetto, dello stato di previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore della tutela dell' ambiente</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Cartografia tecnica regionale(programmi 0.5.2.  e 1.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale  20  ottobre  1967,   n.   23,   come   sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 20  agosto  1976,  n. 44, è  autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire  3.000 milioni, suddivisa  in  ragione  di  lire  500  milioni  per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire  2.000  milioni  per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2019  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  14  della legge regionale 20 maggio 1988, n.  34,  è  autorizzata  la spesa di lire 210 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 210  milioni  fa  carico  al capitolo 2755 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Salvaguardia ed utilizzazione delle risorse idriche(programma 1.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito dal primo comma  dell' articolo  19  della  legge  regionale  19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata  la  spesa  di  lire  300 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 300  milioni  fa  carico  al capitolo 2303 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Controlli sulle acque marine(programma 1.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 2  bis  della legge  regionale  28  agosto  1989,  n.  22,  come  inserito dall' articolo 3 della legge regionale 26  aprile  1990,  n. 18, l' Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni. A  tal fine è autorizzata la  spesa  di  lire  1.000  milioni  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 2268 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Incremento e miglioramento del patrimonio forestale(programma 1.3.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata  la  spesa di lire 350 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 350  milioni  fa  carico  al capitolo 2811 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dell' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata  la  spesa di lire 350 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 350  milioni  fa  carico  al capitolo 2812 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è  autorizzata  la  spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in  ragione  di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 900 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni fa carico al capitolo 2813  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata  la  spesa di lire 600 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Il predetto onere di lire 600  milioni  fa  carico  al capitolo 2823 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Salvaguardia dell' ambiente forestalee dei parchi naturali(programmi 1.3.1.  e 1.3.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste   dall' articolo  39,  terzo comma, della legge regionale  29  gennaio  1985,  n.  8,  è autorizzata la spesa di lire 100 milioni l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 100  milioni  fa  carico  al capitolo 2819 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11  della legge regionale 3 aprile 1982,  n.  22,  è  autorizzata  la spesa di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire  100 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere complessivo di lire 300  milioni  fa carico al capitolo 2935  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dal secondo comma, punto  3, e dal terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale  24 gennaio  1983,  n.  11,  e   successive   modificazioni   ed integrazioni, è autorizzata la spesa di  lire  100  milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere di lire 100  milioni  fa  carico  al capitolo 3000 dello  stato di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità previste dall' articolo  4,  primo  e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall' articolo 13, ultimo comma, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la  spesa  di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa  carico  al capitolo 3004 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dell' abitazione</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia agevolata(programma 1.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n.  75,  è  autorizzato, nell' anno  1992,  il  limite  di  impegno  di  lire  10.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal  1992  al 2011.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo  di   lire   20.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi di edilizia residenziale(programma 1.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nel testo dell' articolo 82 della legge  regionale  1 settembre 1982, n. 75, dopo il secondo comma viene  inserito il seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Nella spesa ammissibile per gli  interventi  di  edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione  ed  al  recupero  di abitazioni a cura degli    IACP    è  ricompreso  anche  il costo  delle  opere di manutenzione straordinaria necessarie alla conservazione del patrimonio immobiliare degli Istituti medesimi.  &gt;&gt;.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli introiti previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio  pluriennale  per  gli anni 1991-1993 e del bilancio  per   l' anno  1991  (Rientro delle  anticipazioni  concesse  a  favore     dell' edilizia convenzionata ed agevolata), fino all' ammontare complessivo di lire 10.800 milioni, suddivisi in ragione di  lire  1.800 milioni per l' anno 1991, e lire 4.500 milioni per  ciascuno degli anni 1992 e 1993, sono  destinati  a  copertura  della spesa di pari importo  per   l' attuazione  delle  finalità previste  dall' articolo  80,  secondo  comma,  della  legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a  favore degli   IACP,   in deroga a quanto disposto   dall' articolo 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Ai sensi del combinato disposto del  Titolo  VI  della legge regionale n. 75/1982 e del comma 2,  l' ammontare  del Fondo regionale per   l' edilizia  abitativa,  previsto  dal precitato articolo 80, secondo comma, della legge  regionale n. 75/1982, è rideterminato ed incrementato nelle misure  e per le finalità sottospecificate:<p style="text-align: justify;">a) lire 13.800 milioni, suddivisi in ragione di  lire  2.800    milioni per  l' anno  1991,  e  lire  5.500  milioni  per    ciascuno degli anni 1992 e 1993, per interventi a  favore    degli   IACP,   a carico del capitolo 3294 dello stato di    previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli    anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno  1991,  il  cui    stanziamento risulta così rideterminato;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 24.500 milioni, suddivisi in ragione di  lire  7.000    milioni per l' anno 1991, lire 8.500 milioni per  l' anno    1992   e  lire  9.000  milioni  per   l' anno  1993   per    interventi  a  favore  delle   cooperative   edilizie   a    proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo    3298 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio    pluriennale per gli anni 1991-1993, il  cui  stanziamento    risulta così rideterminato.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A fine di reintegrare i finanziamenti  annui  concessi ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettere b)  e  c)  della legge regionale 1 settembre 1987,  n.  29,  come  da  ultimo modificato  dal  comma  1   dell' articolo  75  della  legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, nella misura ivi  prevista, è autorizzato, nell' anno 1991, un limite  di  impegno,  le cui annualità saranno iscritte nello  stato  di  previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire  800 milioni per l' anno 1991, e lire 200  milioni  per  ciascuno degli anni dal 1992 al 2003.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   1.200   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  3301  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia di interesse pubblico(programma 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità   previste   dal   secondo   comma dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983,  n. 20,  così  come  inserito   dall' articolo  1  della  legge regionale  23  dicembre  1985,  n.   53,   è   autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 200 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 200 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1991  al 2010.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   600   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  3382  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Per   le   finalità   previste   dal   terzo   comma dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983,  n. 20,  così  come  inserito   dall' articolo  1  della  legge regionale  23   dicembre   1985,   n.   53,   e   modificato dall' articolo della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni, per   l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa  carico  al capitolo 3383 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti straordinari agli enti locali(programma 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere finanziamenti straordinari agli Enti Locali e loro consorzi,  per   l' acquisto  ed  il  riattamento  di   sale cinematografiche  e  di  sale  polifunzionali  destinate  ad attività culturali, sociali e di promozione turistica.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 bis.</span>   I  finanziamenti  di  cui  al  comma  1  possono essere  altresì  concessi    per     l' acquisto   ed    il riattamento     di     immobili    catalogati    ai    sensi dell' articolo 1  della  legge  regionale 21 luglio 1971, n. 27, come da ultimo  sostituito   dall'  articolo   9   della legge regionale  23 novembre 1981,  n.   77,   destinati  ad attività culturali e sociali.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le domande relative alla concessione dei finanziamenti di  cui  ai  commi  1  e 1 bis devono essere presentate alla Direzione  regionale  dell' edilizia  e dei servizi tecnici, corredate da un preventivo di spesa e da una relazione dalla quale    risultino    l' uso   attuale   e   quello   futuro dell' immobile,  con  particolare  riguardo   al   tipo   di attività svolta; a decorrere dalla data di emanazione   del decreto  di  concessione  dei  finanziamenti  predetti,  gli immobili  oggetto  dell' intervento  non   potranno   mutare destinazione.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa  carico  al capitolo 3374 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere finanziamenti straordinari  a  favore   degli enti locali   a   sollievo   degli   oneri    conseguenti    alle espropriazioni per pubblica utilità, ivi compresi gli  atti dei procedimenti espropriativi necessari all' attuazione dei Piani di zona per l' edilizia economica e  popolare  di  cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, anche qualora detti oneri risultino determinati in via transitoria od in sede giudiziale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 6 dovrà essere presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici,  corredata  da  idonea documentazione comprovante la quantificazione degli oneri di cui al  comma  predetto.   L' erogazione  dei  finanziamenti potrà essere disposta contestualmente al  provvedimento  di concessione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Per le finalità previste dal comma 6  è  autorizzata la spesa complessiva di lire  2.300  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 1.300 milioni per l' anno 1991 e lire  1.000 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Il predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni fa carico al capitolo 3375  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO V</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nei settori della sanità e dell' assistenza</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamento integrativo per la spesa sanitariadi parte corrente(programma 2.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In relazione al disposto  di  cui   all' articolo  19, comma 1, del DL   28 dicembre 1989, n. 415, convertito,  con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n.  38,  ed  al fine di assicurare la  continuità  del  servizio  sanitario nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale  è  autorizzata  a  concedere   agli   enti   che esercitano le funzioni  del  Servizio  sanitario  nazionale, finanziamenti  integrativi delle assegnazioni derivanti  dal Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente,   di   cui all' articolo 51 della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833, determinate per ciascuna di  essere  ai  sensi  delle  leggi regionali 15 maggio 1985, n. 21, e 18 luglio 1985, n. 28.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui  al  comma  1  avverrà  con  le  medesime  modalità prescritte dalla vigente legislazione  statale  e  regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte  corrente a destinazione indistinta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa di lire 170.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 170.000 milioni fa carico al capitolo 4371 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti regionali per le strutture sanitarieed ospedaliere(programma 2.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In relazione al disposto  di  cui   all' articolo  20, comma 1, lettera a), del DL    28  dicembre  1989,  n.  415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall' articolo  44  della legge  regionale  7  febbraio  1990,  n.  3,  la  spesa   di complessive lire 80.000 milioni,  ivi  autorizzata  per  gli anni 1991 e 1992, viene suddivisa in ragione di lire  30.000 milioni per ciascuno degli  anni  predetti,  e  lire  20.000 milioni per l' anno 1993, ed incrementata con   l' ulteriore autorizzazione di lire 20.000 milioni  per  il  1993,  fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4401  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> L' onere relativo alla maggiore spesa di  lire  20.000 milioni per l' anno 1993 fa  parimenti  carico  al  capitolo 4401 dello stato  di  previsione  della  spesa  dei  bilanci citati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> In relazione  al  disposto  di  cui  al  comma  1,  lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 4401 risulta determinato in lire 100.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1991  e  1992  e lire 40.000 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici(programma 2.1.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste   dall' articolo  17,  primo comma, lettera c), della legge regionale 23  dicembre  1980, n.  72,  come  sostituito   dall' articolo  13  della  legge regionale 20 maggio 1986, n. 21,  è  autorizzata  la  spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in  ragione  di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 4562  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Presidi di dialisi(programma 2.1.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste  dalla  legge  regionale  7 giugno  1979,  n.   26,   come   modificata   ed   integrata dall' articolo 10, quarto comma, della  legge  regionale  17 dicembre 1984, n. 52, è autorizzata la spesa  di  lire  400 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 400  milioni  fa  carico  al capitolo 4560 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">&lt;&lt; Progetto Spilimbergo &gt;&gt;per la riabilitazione sociale e sanitaria(programma 2.2.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, e in attesa della pianificazione regionale integrata in materia socio-assistenziale e sanitaria di cui all'articolo 25 della medesima legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria all'Associazione Centro Progetto Spilimbergo, per il funzionamento del centro sperimentale per la riabilitazione sociale e sanitaria denominato "Progetto Spilimbergo".<p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> L'associazione di cui al comma 1 fornisce la documentazione dell'impiego della sovvenzione secondo le finalità, nei termini e con le modalità previsti dal decreto di concessione, in cui può essere disposta l'erogazione in via anticipata e in unica soluzione.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 3, comma 9, L. R. 1/2004</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 3, comma 9, L. R. 1/2004</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole soppresse al comma 1 da art. 36, comma 1, L. R. 19/2006</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nei settori dell' istruzione, della culturadella formazione professionale e dello sport</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia scolastica ed universitaria(programmi 2.3.1.  e 2.3.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 30 agosto  1976,  n.  48,  così  come  sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23  agosto  1984,  n. 37, è autorizzata  la  spesa  di  lire  2.000  milioni  per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa  carico  al capitolo 5165 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span><span style="">(12)</span><span style="">(13)</span><span style="">(14)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span><span style="">(6)</span><span style="">(7)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>5.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(8)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>6.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(9)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>7.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(10)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>8.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(11)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Per le finalità previste dall' articolo 46 del    DPR 6  marzo  1978,  n.  102,  ed  in  esecuzione  del  predetto disposto, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni  per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico  al capitolo 1430 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  Per  le   finalità   previste   dal   terzo   comma dell' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984,  n. 4, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per   l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Il predetto onere di lire 500 milioni  fa  carico  al capitolo 5183 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 3 da art. 67, comma 1, L. R. 47/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita  da art. 7, comma 26, L. R. 9/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita  da art. 7, comma 26, L. R. 9/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 3 da  art. 7, comma 9, L. R. 1/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 4 da  art. 7, comma 9, L. R. 1/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 4 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 5 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Comma 6 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Comma 7 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Comma 8 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita  da art. 7, comma 56, L. R. 22/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita  da art. 7, comma 10, L. R. 23/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita  da art. 7, comma 11, L. R. 23/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Beni culturali ed archivistici(programmi 2.4.1.  e 2.4.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 37,  primo  e secondo comma, numero 1, della legge regionale  18  novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 5430 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa  di lire 100 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 100  milioni  fa  carico  al capitolo 5434 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dagli articoli 46, 47  e  48 della  legge  regionale  18  novembre  1976,   n.   60,   è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere di lire 100  milioni  fa  carico  al capitolo 5500 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Attività ed istituzioni culturali ed artistiche(programma 2.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste  dalla  legge  regionale  22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa  complessiva  di lire 6.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1992, e lire 6.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere complessivo di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 5592  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>5.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 3 da art. 36, comma 17, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 4 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 5 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Impianti sportivi di interesse regionaleed interprovinciale(programma 2.4.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nell' ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture  sportive,  come  individuate  dal comma 1 dell' articolo 37  della  legge  regionale  9  marzo 1988, n. 10, modificato dal comma 4 dell' articolo 25  della legge regionale 9 luglio  1990,  n.  29,  per  le  finalità previste dall' articolo 5, primo comma,  punto  2  e  quarto comma, come, rispettivamente,  modificato  ed  inserito  dal primo e dal secondo comma   dell' articolo  26  della  legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, della  legge  regionale  18 agosto 1980, n. 43 è  autorizzata  la  spesa  di  lire  700 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 700  milioni  fa  carico  al capitolo 6139 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO VI</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTOREDEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI</span></p><a name="art28"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  28</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Programmi di investimentodei trasporti pubblici locali(programma 1.5.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In relazione al disposto  di  cui   all' articolo  29, comma 1, lettera d), del DL    28  dicembre  1989,  n.  415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall' articolo 55,  primo comma, punto 1), e dall' articolo 56 della  legge  regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ed in applicazione della lettera  b) del terzo comma del predetto articolo 55 della citata  legge regionale n. 41/1986, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000  milioni, suddivisa  in  ragione  di  lire  1.000 milioni per l' anno 1991, e lire 2.000 milioni per  ciascuno degli anni 1992 e 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4009  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991.</p></p><a name="art30"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  30</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO VII</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTOREDELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dell' agricoltura</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  31</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Opere di bonifica(programma 3.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dal RD   13  febbraio  1933, n. 215, e successive modificazioni e  integrazioni  e  della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è  autorizzata  la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 6261 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  32</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Inserimento giovani in agricoltura(programma 3.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 8,  comma  1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è  autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa  carico  al capitolo 6330 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dall' articolo 5,  comma  1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19,  è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 6336 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  33</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Indennità compensativain zone di montagna svantaggiate(programma 3.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per la concessione  dell' indennità  compensativa  di cui al Capo I della legge regionale 13 agosto 1986,  n.  34, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni  per   l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 6399 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti per interventinel settore zootecnico(programma 3.1.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dalla legge 29 giugno  1929, n. 1366, e successive modificazioni e integrazioni, e  dalla legge regionale 8 luglio 1977,  n.  34,  è  autorizzata  la spesa di lire 2.800 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 2.800 milioni fa  carico  al capitolo 6744 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti all' ERSAper finanziamenti nel settore zootecnico(programma 3.1.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste   dall' articolo  10,  primo comma,  della  legge  regionale  29  giugno  1983,  n.   70, l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a  concedere all' Ente per lo sviluppo   dell' agricoltura  un  ulteriore finanziamento straordinario di lire 500 milioni per  l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 6748 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi pluriennali nel settore zootecnicofinanziati con fondi statali(programma 3.1.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale   5   giugno   1978,   n.   55,   come   integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 400 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 400 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1993  al 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  di  lire   400   milioni,   corrispondente all' annualità autorizzata per l' anno 1993, fa  carico  al capitolo 6465 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Corrispondentemente  è  prevista  per   l' anno  1993 l' entrata di pari importo assegnata dallo  Stato  ai  sensi degli articoli 14 e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423, ed iscritta  sul  capitolo  396  dello  stato   di   previsione dell' entrata dei bilanci citati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><a name="art37"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  37</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Avversità atmosfericheInterventi finanziati con fondi statali(programma 3.1.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste  dall' articolo  1,  secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio  1985,  n. 198, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite  di  impegno di lire 17 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 17 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>     L' onere   complessivo   di   lire   51   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  6593  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Corrispondentemente è prevista per gli anni dal  1991 al 1993 l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato  ai sensi della legge 15 ottobre  1981,  n.  590,  e  successive modificazioni e integrazioni per  le  finalità  di  cui  al comma 1,  ed  iscritta  sul  capitolo  371  dello  stato  di previsione dell' entrata dei bilanci citati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  1994  e  1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio  per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Per le finalità previste  dall' articolo  1,  secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno  di  lire 39 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 39 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   117   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  6592  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Corrispondentemente è prevista per gli anni dal  1991 al 1993 l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato  ai sensi della legge 15 ottobre  1981,  n.  590,  e  successive modificazioni e integrazioni per  le  finalità  di  cui  al comma 6,  ed  iscritta  sul  capitolo  372  dello  stato  di previsione dell' entrata dei bilanci citati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Le annualità autorizzate per gli anni  1994  e  1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio  per gli anni medesimi.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dell' industria</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi sugli interessi per investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre  1965,  n.  25,  come  sostituito  con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982,  n.  66, modificato con  l' articolo  40  della  legge  regionale  23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con  l' articolo  17  della legge 6 agosto 1985, n. 30, sono autorizzati  un  limite  di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1991  e  un  limite di impegno di lire 4.000 milioni nell' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:<p style="text-align: justify;">a) lire 1.000 per l' anno 1991;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1992  al    2000;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 4.000 milioni per l' anno 2001.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo  di   lire   11.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  7330  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Operazioni di locazione finanziariaalle imprese industriali(programma 3.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 1 e  2  della legge regionale 6 dicembre  1976,  n.  63,  è  autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1992  al 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   2.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  41</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Consorzi garanzia fiditra le piccole imprese industriali(programma 3.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale   6  luglio  1970,  n.  25,  come  integrata   con l' articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n.  30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere  ai Consorzi provinciali di garanzia fidi di cui all' articolo 1 della medesima legge regionale n. 25/1970  un  finanziamento di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 7339 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  42</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Zone industriali(programma 3.2.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  10  della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificato  con l' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1983, n.  10, è autorizzato, nell' anno 1992, il  limite  di  impegno  di lire 2.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1992  al 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   4.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  43</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Risorse estrattive(programma 3.2.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per gli interventi previsti   dall' articolo  3  della legge  regionale  1  aprile  1985,  n.  14,  a  favore   di iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo  10 della legge 11 novembre 1982,  n.  828,  è  autorizzata  la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 100  milioni  fa  carico  al capitolo 7544 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, a favore di  iniziative  da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge  11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di  lire  200 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 200  milioni  fa  carico  al capitolo 7549 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  44</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore della pesca e dell' acquacoltura(programma 3.2.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa  di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 7657 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa  di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 7658 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dell' artigianato e della cooperazione</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  45</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Conferimento alla Cassa per il creditoalle imprese artigiane(programma 3.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste  dal  Capo  I  della  legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è autorizzato,   nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> L' Assessore alle finanze è autorizzato  a  stipulare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane  apposita convenzione per l' attuazione di quanto previsto  dal  comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1991  al 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   3.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  1544  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><a name="art46"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  46</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art47"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  47</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art48"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  48</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art49"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  49</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art50"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  50</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore del commercio</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  51</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi pluriennali alle imprese commerciali(programma 3.4.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste  dalla  legge  regionale  8 aprile  1982,  n.   25,   e   successive   modificazioni   e integrazioni, sono autorizzati un limite di impegno di  lire 500 milioni nell' anno 1991 e un limite di impegno  di  lire 1.000 milioni nell' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:<p style="text-align: justify;">a) lire 500 milioni per l' anno 1991;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni  dal  1992  al    2000;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 1.000 milioni per l' anno 2001.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   3.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  8297  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, sono autorizzati un  limite di impegno di lire 500 milioni nell' anno 1991 e  un  limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:<p style="text-align: justify;">a) lire 500 milioni per l' anno 1991;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni  dal  1992  al    2000;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 1.000 milioni per l' anno 2001.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   3.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  8309  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  52</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Operazioni di locazione finanziariaalle imprese commerciali(programma 3.4.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1991, il  limite di impegno di lire 500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 500 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1991  al 1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   1.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  8308  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  1994  e  1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio  per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  53</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali(programma 3.4.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per la concessione di un contributo a  favore  dei  &lt;&lt;  Fondi rischi  &gt;&gt; costituiti, ai sensi dell' articolo 1  della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, dai Consorzi  garanzia fidi tra le imprese commerciali è autorizzata la  spesa  di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 8294 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  54</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a favore delle imprese commerciali(programma 3.4.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 19 bis  della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma  1 dell' articolo 42 della legge  regionale  9  luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 8311 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO V</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore del turismo</span></p><a name="art55"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  55</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  56</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi pluriennali per strutture turistiche(programma 3.4.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 1  e  10  bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come  integrata dall' articolo 1 della legge regionale 11 gennaio  1983,  n. 3, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno  di lire 500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 500 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1992  al 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   1.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dagli articoli 1 e  5  della legge  regionale  13  maggio  1985,  n.  20,  modificata  ed integrata dall' articolo 2 della legge regionale  23  agosto 1985, n. 42, sono autorizzati un limite di impegno  di  lire 1.000 milioni nell' anno 1991, un limite di impegno di  lire 4.000 milioni nell' anno 1992 e un limite di impegno di lire 5.000 milioni nell' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:<p style="text-align: justify;">a) lire 1.000 milioni per l' anno 1991;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 5.000 milioni per l' anno 1992;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal  1993  al    2010;</p><p style="text-align: justify;">d) lire 9.000 milioni per l' anno 2011;</p><p style="text-align: justify;">e) lire 5.000 milioni per l' anno 2012.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   L' onere  complessivo  di   lire   16.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  8432  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><a name="art57"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  57</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art58"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  58</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art59"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  59</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span><span style="">(6)</span><span style="">(7)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 47/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 5, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 92, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Articolo interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 37/1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 5, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 6, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO VI</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dello sviluppo dei trafficie del trasporto merci</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  60</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Operazioni di locazione finanziariaalle imprese di spedizione e di autotrasporto(programma 1.5.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13  della legge regionale  7  gennaio  1985,  n.  4,  è  autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 300 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 300 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1992  al 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   600   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  27  della legge regionale 14  agosto  1987,  n.  22,  è  autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 200 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1992  al 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   400   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  61</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Investimenti dei privati operatori nei porti regionali(programma 1.5.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per le finalità  previste  dall' articolo  25  della legge regionale  14 agosto 1987,  n. 22,  è autorizzata  la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 3918 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  62</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Servizi informatici e telematiciper i servizi portuali e dei traffici(programma 1.5.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  la  realizzazione   delle   finalità   previste all' articolo 33 della legge regionale 14  agosto  1987,  n. 22, l' Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere alla Sistemi Informatici Trieste - SIT  -  SpA,   con sede a Trieste, un finanziamento straordinario di lire 750 milioni, da utilizzare per la formazione  di  sistemi  e  di  servizi informatici e telematici relativi  alle  gestioni  portuali, per le attività di trasporto marittimo e terrestre, nonché per le connesse operazioni doganali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La domanda tesa ad ottenere il finanziamento di cui al comma 1 deve  essere  presentata  alla  Direzione  regionale della viabilità e dei trasporti, corredata  dal  preventivo di spesa e dalla documentazione necessaria ad illustrare gli obiettivi che si intendono  raggiungere.  La  quota  annuale relativa al finanziamento di cui al comma  1  potrà  essere erogata  in  via  preventiva  ed  in   un' unica   soluzione all' inizio di ciascun  anno.  È  fatto  obbligo  alla  SIT SpA    di provvedere alla  presentazione  di  un  rendiconto delle  spese   sostenute,   corredato   da   una   relazione illustrativa delle iniziative realizzate, i cui  termini  di presentazione saranno fissati  all' atto  della  concessione del finanziamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa complessiva  di  lire  750  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere complessivo di lire 750  milioni  fa carico al capitolo 3919  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO VIII</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI FINANZIATICON FONDI COMUNITARI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  63</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Revisione del programma specialeattuato ai sensi del Regolamento(  CEE  ) n. 2617/ 80del Consiglio(programmi 1.5.2., 1.5.4., 3.2.1., 3.2.4.  e 3.3.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  relazione  alla   revisione   dello   scadenzario finanziario del programma speciale per le zone di Trieste  e di Gorizia approvato con decisione ( CEE  ) n. C (88) 1596/1 del 27 settembre 1988 in attuazione del Regolamento ( CEE  ) n. 2617/80 del Consiglio del 7 ottobre 1980, come modificato e integrato dal Regolamento ( CEE  ) n. 217/84 del Consiglio del 18 gennaio 1984 e dal Regolamento  ( CEE  )  n.  3635/85 del Consiglio del 17 dicembre 1985, resta confermato in lire 3.420.400.000 per l' anno 1991 il finanziamento della  parte ancora in corso di attuazione del programma  medesimo,  come rideterminato,   limitatamente     all' importo   di    lire 1.265.400.000,  nella  ripartizione   tra   gli   interventi iscritti ai capitoli 3788, 3925,  3926,  3927,  7280,  7281, 7282, 7283, 7481, 7971, 7972 e 7973, risultante dall' elenco A- 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e al bilancio per l' anno 1991, e riallocato, per l' importo di  lire  2.155  milioni,  sugli  interventi  previsti  agli articoli 64 e 65.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Corrispondentemente è prevista per il  medesimo  anno 1991 l' entrata di pari importo complessivo, ai sensi  degli articoli 4 e 5 del citato Regolamento ( CEE )   n. 2617/80 e successive modificazioni ed integrazioni, sul  capitolo  495 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  64</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Progetto di recupero ambientale(programma 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere al Comune di Muggia un contributo  di  lire  2.000 milioni per la realizzazione, ai  sensi   dell' articolo  4, punto 4, del Regolamento ( CEE  ) n. 2617/80  del  Consiglio del  7  ottobre  1980,  come  modificato  e  integrato   dal Regolamento ( CEE  ) n. 217/84 del Consiglio del 18  gennaio 1984 e dal Regolamento ( CEE  ) n. 3635/85 del Consiglio del 17  dicembre  1985,  del  progetto  di  recupero  ambientale dell' area dell' ex cantiere Alto Adriatico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa  carico  al capitolo 3403 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p></p><a name="art65"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  65</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO IX</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">SPESE FINANZIATE CON RICORSO A MUTUO</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  66</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Rideterminazione e finanziamento con mutuodi spese già autorizzate(programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.4.3., 1.5.2.  e 0.1.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La spesa di lire 10.000  milioni  per   l' anno  1992, autorizzata   dall' articolo  21,  comma  1,   della   legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le  finalità  previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986,  n. 60, concernente la progettazione e  la  realizzazione  delle opere  acquedottistiche  della  Destra   Tagliamento,   già imputata al capitolo corrispondente al capitolo  2322  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio  per  l' anno  1991,  fa carico al capitolo 2323 dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La spesa di lire 10.000  milioni  per   l' anno  1991, autorizzata   dall' articolo  25,  comma  9,   della   legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le  finalità  previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30  gennaio 1988, n. 3, come modificato dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1,  viene  suddivisa  in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1991, e lire 5.000 milioni per l' anno 1993. La quota di lire 5.000 milioni per l' anno 1991 viene imputata al capitolo 2327 dello stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, mentre  la  quota di 5.000 milioni per   l' anno  1993  rimane  a  carico  del capitolo 2326 dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La spesa di lire  5.000  milioni  per   l' anno  1992, autorizzata   dall' articolo  21,  comma  6,   della   legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le  finalità  previste dal comma 5 del medesimo articolo, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2331 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, fa  carico  al  capitolo  2332  dello  stato  di  previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La spesa di complessive lire 2.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 26, comma  3,  della  legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dall' articolo 23,  comma 6, della legge regionale 7  febbraio  1990,  n.  3,  per  le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come  modificato   dall' articolo  33 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2390 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per  l' anno  1991,  fa  carico  al capitolo 2389 dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1991, come rideterminata per tale anno   dall' articolo  23,  comma  1, della  legge  regionale   7   febbraio   1990,   n.   3,   e dall' articolo 87, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità  previste   dall' articolo  31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, già imputata al capitolo corrispondente al  capitolo 2394 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991, viene ridotta   dell' importo  di  lire  3.000 milioni, ed il residuo onere  fa  carico  al  capitolo  2395 dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> La spesa di  lire  5.000  milioni,  rideterminata  per l' anno  1991   dall' articolo  24,  comma  1,  della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per  le  finalità previste dall' articolo 40 della legge regionale 8  aprile  1982,  n. 22, dall' articolo 7, primo comma, della legge regionale  17 agosto 1985, n. 38, e dall' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, viene imputata, per  l' importo  di lire  3.000  milioni,  al  capitolo  2502  dello  stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, fermo restando il residuo onere a carico del  capitolo  2501  dello  stato  di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> La spesa di lire  5.000  milioni  per   l' anno  1991, autorizzata  dall' articolo  28  della  legge  regionale  30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 17 agosto  1985,  n. 38, viene suddivisa in ragione di  lire  2.000  milioni  per l' anno 1991, e lire 3.000 milioni per l' anno 1992, e posta a carico, rispettivamente per ciascuno  dei  due  anni,  del capitolo 2504 e del capitolo 2503 dello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> La spesa di lire  5.000  milioni  per   l' anno  1991, autorizzata e, rispettivamente, rideterminata dagli articoli 33, comma 5 e 87, comma 3, della legge regionale 30  gennaio 1989, n. 2, per le  finalità  previste   dall' articolo  3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981,  n.  63, come sostituito dall' articolo 1 della  legge  regionale  27 dicembre  1986,   n.   60,   già   imputata   al   capitolo corrispondente al capitolo 2662 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, fa carico al capitolo  2663 dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> La spesa di lire 10.000  milioni  per   l' anno  1991, autorizzata   dall' articolo  33,  comma  7,   della   legge regionale 20 gennaio 1989, n. 2, per le  finalità  previste dall' articolo  3,  lettera  b),  della  legge  regionale  2 settembre 1981, n. 63,  come  sostituito   dall' articolo  1 della  legge  regionale  27  dicembre  1986,  n.   60,   per interventi  da  effettuarsi   nell' ambito   dei   territori ricompresi nei comprensori delle  Comunità  montane,  viene imputata, per lire 1.900 milioni,  al  capitolo  2665  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per  l' anno  1991,  fermo restando il residuo onere a carico del capitolo  2664  dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> La spesa di lire 3.000  milioni  per   l' anno  1991, autorizzata  dall' articolo  29  della  legge  regionale  30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma,  e  29  della  legge  regionale  8 aprile 1982, n. 22, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2936 dello stato di previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991, viene  imputata  al  capitolo  2937  dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> La spesa di lire 10.000 milioni  per   l' anno  1991, corrispondente alle  quote  autorizzate   dall' articolo  2, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, dall' articolo 13 della legge regionale 28 giugno  1982,  n. 44, dagli articoli 37, comma 3, e 87, comma 6,  della  legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le  finalità  previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto  1987,  n. 22, relativamente all' Ente autonomo del porto  di  Trieste, già imputata al capitolo corrispondente  al  capitolo  3789 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991, fa carico al  capitolo  3790  dello  stato  di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> La quota di lire 25.000 milioni  per   l' anno  1991, confermata   dall' articolo  82  della  legge  regionale   5 settembre  1989,  n.   25,   per   le   finalità   previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre  1965,  n. 20, così  come  integrato   dall' articolo  8  della  legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo  53  della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, viene  imputata,  per l' importo di lire 10.000 milioni,  a  carico  del  capitolo 1152 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991, fermo restando il residuo onere a  carico  del capitolo 1150 dello stato di previsione precitato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  67</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Autorizzazione di spese finanziate con mutuo(programmi 1.5.1., 2.1.2., 2.3.2.  e 2.4.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' alinea del primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di lire 25.000  milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1991 e lire 15.000 milioni per l' anno 1992.  Il  predetto  onere complessivo di lire 25.000 milioni  fa  carico  al  capitolo 3709 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La spesa di lire  5.000  milioni  per   l' anno  1991, rideterminata   dall' articolo  44,  comma  6,  della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le  finalità  previste dalla legge regionale 14 giugno  1985,  n.  24,  così  come modificata dai commi 4 e 5 del predetto  articolo  44,  già imputata al capitolo corrispondente al capitolo  4418  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del  bilancio  per   l' anno  1991,  fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione precitato, il cui stanziamento viene ulteriormente incrementato, per le finalità   suddette,     dell' autorizzazione   di    spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione  di lire 5.000 milioni per l' anno 1991 e  lire  10.000  milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dall' articolo 46 del    DPR 6  marzo  1978,  n.  102,  ed  in  esecuzione  del  predetto disposto, limitatamente  alla  realizzazione  di  opere,  è autorizzata la spesa  complessiva  di  lire  6.000  milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno  1992 e lire 4.000 milioni per l' anno  1993.  Il  predetto  onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 1431 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  27  della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di  lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di  lire  2.000  milioni per l' anno 1992 e lire 3.000 milioni per l' anno  1993.  Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni  fa  carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO X</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">RIDETERMINAZIONE, RIDUZIONEE REVOCA DI QUOTE ANNUALI DI SPESANEL TRIENNIO 1991- 1993</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  68</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nei settori del territorio dell' ambientee delle opere pubbliche(programmi 0.6.3., 0.5.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1.,1.4.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.2.  e 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> È revocata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 autorizzata dall' articolo 16 della legge regionale  30 gennaio 1989, n. 2, ed iscritta sul capitolo  corrispondente al capitolo 920 dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  È  revocata  la  spesa  complessiva  di  lire  1.000 milioni, suddivisa  in  ragione  di  lire  500  milioni  per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata  dall' articolo 17, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 1795  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, così determinata   dall' articolo  89,  comma  3,   della   legge regionale  30  gennaio  1989,  n.  2,   per   le   finalità dell' articolo 3, comma 3, della legge regionale  10  luglio 1987, n. 20,  viene  suddivisa  in  ragione  di  lire  1.500 milioni per l' anno 1991 e lire  500  milioni  per   l' anno 1992,  ed  incrementata  con   l' ulteriore   autorizzazione complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in  ragione  di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico  del capitolo 1900 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.  L' onere  relativo  alla  maggiore  spesa complessiva di lire 2.500 milioni per gli anni 1992  e  1993 fa  parimenti  carico  al  capitolo  1900  dello  stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La quota  di  lire  500  milioni  per   l' anno  1991, autorizzata  dall' articolo  27  della  legge  regionale  30 gennaio 1989, n. 2, e la  spesa  di  lire  600  milioni  per l' anno 1992, autorizzata   dall' articolo  19  della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, vengono ridotte di lire 400 milioni ciascuna fermo restando il residuo  onere  a  carico del capitolo 2262 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> La spesa complessiva di lire 3.200 milioni,  suddivisi in ragione di lire 1.600 milioni  per  ciascuno  degli  anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 20, comma  3,  della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3,  viene  suddivisa  in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1991,  lire  1.000 milioni per l' anno 1992, e lire 700  milioni  per   l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2303 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> La spesa di lire  10.000  milioni  per  l' anno  1992, autorizzata   dall' articolo  23  della  legge  regionale  7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  È  revocata  la  spesa  complessiva  di  lire  4.000 milioni, suddivisa in ragione  di  lire  2.000  milioni  per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata  dall' articolo 23, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 2396  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> La spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per  l' anno  1991  e  lire 8.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata   dall' articolo 24, comma 1, della legge regionale 7 febbraio  1990,  n.  3, viene  ridotta   dell' importo  complessivo  di  lire  8.000 milioni, suddivisi in ragione  di  lire  3.000  milioni  per l' anno 1991 e lire 5.000 milioni per  l' anno  1992,  fermo restando il residuo onere a carico del capitolo  2501  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> La quota di lire 10.000  milioni  per   l' anno  1992, autorizzata   dall' articolo  33,  comma  1,   della   legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in  ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, e lire 7.000 milioni per per l' anno 1993, fermo restando  il  relativo  onere  a carico del  capitolo  2662 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> La spesa di lire 10.000 milioni  per   l' anno  1992, autorizzata   dall' articolo  33,  comma  4,   della   legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in  ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1992  e  1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo  2664 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni  1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio   1990,   n.   4,   per   le   finalità   previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976,  n. 65, viene ridotta  dell' importo  complessivo  di  lire  740 milioni, suddivisi  in  ragione  di  lire  420  milioni  per l' anno 1991 e lire 320 milioni  per   l' anno  1992,  fermo restando il residuo onere a carico del capitolo  2811  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> La spesa complessiva di lire 700  milioni,  suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni  1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4, della legge  regionale 7  febbraio  1990,  n.  4,   per   le   finalità   previste dall' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1976,  n. 65, viene ridotta  dell' importo  complessivo  di  lire  430 milioni, suddivisi  in  ragione  di  lire  240  milioni  per l' anno 1991 e lire 190 milioni  per   l' anno  1992,  fermo restando il residuo onere a carico del capitolo  2812  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> La spesa complessiva di lire 400  milioni,  suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1991, e lire  300 milioni per l' anno 1992,  autorizzata   dall' articolo  26, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3,  viene suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno  degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a  carico del capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> È revocata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno  degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 26 della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed  iscritta  sul  capitolo corrispondente al capitolo 2854 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>  La  spesa  complessiva  di  lire   11.000   milioni, suddivisa in ragione di  lire  5.500  milioni  per  ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo  4  della legge regionale 7 febbraio 1990,  n.  4,  per  le  finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 27  novembre 1972, n. 55, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 2.400 milioni, suddivisi in ragione di  lire  1.400  milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per  l' anno  1992,  e rideterminata in ragione di lire 2.600 milioni per   l' anno 1991, e lire 3.000 milioni per ciascuno degli  anni  1992  e 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> La spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni  1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio   1990,   n.   4,   per   le   finalità   previste dall' articolo 1, secondo comma, punto  3,  e  terzo  comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11,  e  successive modificazioni ed integrazioni, viene suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992,  e  di lire 400  milioni  per   l' anno  1993,  fermo  restando  il relativo onere a carico del capitolo  3000  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> La spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni  per  ciascuno  degli  anni 1991 e  1992,  autorizzata   dall' articolo  4  della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le  finalità  previste dall' articolo 1, secondo comma, punto 1,  e  quarto  comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni, viene suddivisa in  ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 4.000 milioni per   l' anno  1993,  fermo  restando  il relativo onere a carico del capitolo  3002  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span> La spesa di lire 4.300  milioni  per   l' anno  1991, autorizzata   dall' articolo  22,  comma  2,   della   legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e la spesa  di  lire  8.000 milioni per l' anno 1992,  autorizzata   dall' articolo  32, comma 3, della  legge  regionale  7  febbraio  1990,  n.  3, vengono suddivise in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1991, lire 4.000 milioni per   l' anno  1992  e  lire  8.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3326 dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span> È revocata  la  spesa  di  lire  1.000  milioni  per l' anno 1991 autorizzata dall' articolo 74, comma  3,  della legge regionale 5 settembre 1989, n.  25,  ed  iscritta  sul capitolo corrispondente al  capitolo  3391  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  69</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Infrastrutture di trasporto(programmi 1.5.1., 1.5.2.  e 1.5.3)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La spesa di lire  2.000  milioni  per   l' anno  1991, autorizzata   dall' articolo  36,  comma  1,   della   legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in  ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991  e  1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo  3707 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La spesa di lire  5.500  milioni  per   l' anno  1992, autorizzata   dall' articolo  37,  comma  3,   della   legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in  ragione di lire 3.500 milioni per l' anno 1992, e lire 2.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a  carico del capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991 - 1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La spesa complessiva di lire 4.000 milioni,  suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni  per  ciascuno  degli  anni 1991 e  1992,  autorizzata,  rispettivamente,  per  ciascuna delle due quote, dall' articolo 37,  comma  9,  della  legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dall' articolo 37,  comma 13, della legge regionale  7  febbraio  1990,  n.  3,  viene suddivisa in ragione di  lire  1.000  milioni  per  ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 2.000  milioni  per   l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3776 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La quota di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1991   dall' articolo  37,  comma  10,  della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a  carico del capitolo 3782 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> La spesa di lire  2.000  milioni  per   l' anno  1991, autorizzata   dall' articolo  37,  comma  5,   della   legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in  ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991  e  1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo  3785 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> La quota di lire  5.000  milioni  per   l' anno  1991, autorizzata   dall' articolo  37,  comma  3,   della   legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e la quota  di  lire  5.000 milioni per l' anno 1992, come rideterminata  dall' articolo 37, comma 5, della legge regionale 7 febbraio  1990,  n.  3, devono  intendersi  autorizzate  per   l' anno  1993,  fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3789  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993; è altresì revocata la  spesa  di  lire 1.000 milioni per l' anno 1993 autorizzata dall' articolo 2, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, ed iscritta a carico del predetto capitolo corrispondente al capitolo  3789  dello  stato  di  previsione   della   spesa predetta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> La quota di lire  2.000  milioni  per   l' anno  1991, rideterminata   dall' articolo  88,  comma  3,  della  legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in  ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991  e  1992, fermo  restando il relativo onere a carico del capitolo 3858 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  70</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nei settori dei servizi sociali(programmi 2.1.2., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.1.  e 2.5.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La spesa di lire 10.000  milioni  per   l' anno  1992, autorizzata   dall' articolo  44,  comma  6,   della   legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a  carico del capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La spesa di lire  2.000  milioni  per   l' anno  1991, autorizzata   dall' articolo  46,  comma  1,   della   legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in  ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991  e  1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo  5165 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La spesa complessiva di lire 9.000 milioni,  suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno  1991,  e  lire 6.000   milioni   per       l' anno    1992,    autorizzata, rispettivamente, per la quota indicata  per  ciascuno  degli anni predetti, dall' articolo 48 della  legge  regionale  30 gennaio 1989, n. 2, e  dall' articolo  51,  comma  3,  della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3,  viene  suddivisa  in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1991,  lire  3.000 milioni per l' anno 1992 e lire 4.000 milioni  per   l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5194 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La spesa complessiva di lire 7.000 milioni,  suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni  per  ciascuno  degli  anni 1991 e 1992,  autorizzata   dall' articolo  4,  della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le  finalità  previste dall' articolo 15 della legge regionale 2  luglio  1969,  n. 11, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, viene ridotta dell' importo  complessivo di lire 1.000 milioni, suddivisi  in  ragione  di  lire  500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo  restando il residuo onere a carico del capitolo 5244 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> La quota  di  lire  500  milioni  per   l' anno  1991, autorizzata   dall' articolo  54,  comma  3,   della   legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a  carico del capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> La spesa di lire  1.500  milioni  per   l' anno  1991, autorizzata, per lire 1.000 milioni dall' articolo 47, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e  per  lire 500  milioni   dall' articolo  40,  comma  1,  della   legge regionale  5  settembre  1989,  n.   25,   deve   intendersi autorizzata per l' anno 1992,  fermo  restando  il  relativo onere a carico del capitolo 5926 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  71</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nei settori economici(programmi 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6.,3.2.3., 3.5.1., 3.4.1., 3.4.4.  e 3.4.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> È revocata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata con l' articolo 4 dalla legge regionale  7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 2 del  RD    13  febbraio   1933,   n.   215,   e   successive modificazioni ed integrazioni,  e   del' articolo  22  della legge regionale 18 ottobre  1967,  n.  22  ed  iscritta  sul capitolo corrispondente al  capitolo  6262  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  La  spesa  complessiva   di   lire   6.500   milioni, autorizzata  con   l' articolo  88,  comma  1,  della  legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e rideterminata in  ragione di lire 4.000 milioni per  l' anno  1991  e  di  lire  2.500 milioni per l' anno 1992 con l' articolo 92, comma 2,  della legge  regionale  7  febbraio  1990,  n.  3,  viene  ridotta dell' importo complessivo di lire 4.500  milioni,  suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1991 e di  lire 500 milioni per l' anno 1992,  fermo  restando  il  relativo residuo onere a carico del  capitolo  6281  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La spesa di lire  2.000  milioni  per   l' anno  1992, autorizzata con l' articolo  38  della  legge  regionale  30 gennaio 1988, n. 3, e così rideterminata  con   l' articolo 92, comma 1, della legge regionale 7 febbraio  1990,  n.  3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6281.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  La  spesa  complessiva   di   lire   4.000   milioni, autorizzata in ragione di lire 2.000  milioni  per  ciascuno degli anni 1991  e  1992  con   l' articolo  4  della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per  le  finalità  di  cui all' articolo 43  del  RD    13  febbraio  1933,  n.  215  e successive  modificazioni  e  integrazioni,  viene   ridotta dell' importo complessivo di lire 2.000  milioni,  suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni  per  ciascuno  degli  anni 1991 e 1992,  fermo restando il  relativo  residuo  onere  a carico del capitolo 6362 dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  La  spesa  complessiva   di   lire   5.000   milioni, autorizzata in ragione di lire 2.500  milioni  per  ciascuno degli anni 1991  e  1992  con   l' articolo  4  della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per  le  finalità  di  cui alla legge regionale 13 giugno 1973, n.  48,  viene  ridotta dell' importo complessivo di lire 1.500  milioni,  suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 500 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6364 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  La  spesa  complessiva  di   lire   24.000   milioni, autorizzata in ragione di lire 12.000 milioni  per  ciascuno degli anni 1991  e  1992  con   l' articolo  4  della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per  le  finalità  di  cui all' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni  e  integrazioni,  viene  ridotta dell' importo complessivo di lire 16.000 milioni,  suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni  per  ciascuno  degli  anni 1991 e 1992, fermo restando  il  relativo  residuo  onere  a carico del capitolo 6460 dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> È revocata la spesa complessiva di lire 500  milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno  degli anni 1991 e 1992, autorizzata con l' articolo 58,  comma  5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo 6481 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>  È  revocata  la  spesa  complessiva  di  lire  2.000 milioni, suddivisa in ragione  di  lire  1.000  milioni  per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale  7  febbraio  1990,  n.  4,  per  le finalità di cui all' articolo 6 della  legge  regionale  21 marzo 1988, n. 13, ed iscritta sul capitolo 6539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>  La  spesa  complessiva  di   lire   15.000   milioni, autorizzata in ragione di lire 6.500  milioni  per   l' anno 1991 e lire 8.500 milioni per l' anno 1992 con   l' articolo 60 della legge  regionale  7  febbraio  1990,  n.  3,  viene ridotta dell' importo complessivo  di  lire  7.000  milioni, suddiviso in ragione di  lire  3.500  milioni  per  ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il  relativo  residuo onere a carico del capitolo 6604 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> La  spesa  di  lire  3.000  milioni  autorizzata  per l' anno 1991 con  l' articolo  4  della  legge  regionale  7 febbraio   1990,   n.   4,   per   le   finalità   previste dall' articolo 7 della legge regionale 12  agosto  1975,  n. 57, come modificato dall' articolo 19 della legge  regionale 1 settembre 1979, n. 58, e  dall' articolo  10  della  legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, viene ridotta dell' importo di lire 1.000 milioni, fermo restando  il  relativo  residuo onere a carico del capitolo 6652 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  È  revocata  la  spesa  di   lire   5.000   milioni autorizzata per l' anno 1992 con l' articolo 4  della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per  le  finalità  di  cui all' articolo 1 della legge regionale 11 novembre  1965,  n. 24, e successive modificazioni e integrazioni,  ed  iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7413 dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  La  spesa  di  complessive  lire   43.000   milioni, suddivisa in ragione di lire  15.000  milioni  per   l' anno 1991, e lire 28.000 milioni per l' anno  1992,  autorizzata, rispettivamente, per l' anno 1991  dall' articolo  60  della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e per   l' anno  1992 dall' articolo 87 della legge regionale 7 febbraio 1990,  n. 3, viene suddivisa in ragione di  lire  10.000  milioni  per l' anno 1991, e lire 15.000 per l' anno 1992 e  lire  18.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1529 dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> La spesa di lire 20.000 milioni  per   l' anno  1992, autorizzata   dall' articolo  88  della  legge  regionale  7 febbraio 1990, n. 3, viene  suddivisa  in  ragione  di  lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992  e  1993,  fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1538  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> La  spesa  di  lire  2.000  milioni,  autorizzata  in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l' articolo 41 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, deve intendersi autorizzata per l' anno  1993,  fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8221  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> La spesa di lire 7.000 milioni, suddivisa in  ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1991 e lire 3.000  milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 4  della  legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4,  per le  finalità  di  cui all' articolo 2, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 e di  lire  4.000  milioni  per   l' anno  1992,  fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8421  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> La  spesa  di  lire  3.000  milioni  autorizzata  per l' anno 1991 con l' articolo 84  della  legge  regionale  30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera d) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23  agosto 1984, n. 42, deve intendersi  autorizzata,  per  lire  2.000 milioni, per le finalità di cui  all' articolo  2,  lettera f), della medesima legge regionale 16/1965, ed  il  relativo onere deve intendersi, per lire 1.000 milioni, a carico  del capitolo 8520 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991 e per  lire  2.000  milioni  a  carico  del capitolo 8530 del medesimo stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> La  spesa  di  lire  7.000  milioni  autorizzata  per l' anno 1991 con l' articolo 88  della  legge  regionale  30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera d) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23  agosto 1984, n. 42, deve intendersi interamente autorizzata per  le finalità di cui all' articolo 2, lettera f), della medesima legge  regionale  16/1965,  ed  il   relativo   onere   deve intendersi  a  carico  del  capitolo  8530  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span> La spesa di lire 10.000 milioni, come rideterminata e incrementata per l' anno 1992 con l' articolo 84 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per  le  finalità  di  cui all' articolo 2, lettera d) della legge regionale 25  agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo  1  della  legge regionale  23  agosto   1984,   n.   42,   deve   intendersi autorizzata, per lire 9.000 milioni, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera f), della medesima legge  regionale 16/1965, ed il relativo  onere  deve  intendersi,  per  lire 1.000 milioni, a carico  del  capitolo  8520  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991,  e per lire 9.000 milioni  a  carico del capitolo 8530 del medesimo  stato  di previsione.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO XI</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">ALTRE NORME FINANZIARIE CONTABILIE PROCEDURALI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  72</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per opere igienico - sanitariea favore dei Comuni delle zone terremotate(programma 4.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere ai Comuni  classificati  disastrati  o  gravemente danneggiati, con il   DPGR   0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai  Comuni  col medesimo  provvedimento,  classificati  danneggiati  purché ricompresi nei territori delle  Comunità  montane  o  della Comunità collinare che facciano  ricorso  a  operazioni  di mutuo  per   l' esecuzione  di  opere   pubbliche   igienico - sanitarie di cui all' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre  1977,  n.  63,  e  successive   modificazioni   ed integrazioni, un  contributo  pluriennale  costante  per  la durata di venti anni, in ragione di lire  90.000  annue  per ogni milione di capitale mutuato. Per le frazioni di milione l' importo del contributo viene ridotto proporzionalmente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Con deliberazione della Giunta regionale,  sentita  la Commissione consiliare speciale, sono fissati i criteri  per la concessione dei contributi.  Al  fine  del  conseguimento degli stessi i Comuni presentano  alla  Segreteria  generale straordinaria apposita istanza documentata e  corredata  dal parere della competente Comunità montana o collinare.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> I  contributi  possono essere corrisposti direttamente ai Comuni indicati  ai  commi  1  e  2  oppure agli istituti mutuanti,    con    decorrenza    dalla   data   di   inizio dell' ammortamento  ed  alle  scadenze previste nei relativi contratti,  nei  quali   deve   risultare   esplicitata   la finalizzazione dell'intervento.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3 bis.</span>  La  corresponsione  all' istituto   mutuante  dei contributi di cui al comma 1 avviene qualora il medesimo  lo richieda  espressamente come condizione per la  stipula  del contratto di mutuo.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le finalità previste dal comma 1 è  autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni  dal  1991  al 2010.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   4.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  8723  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte con  le   quote   disponibili    dei   contributi   speciali pluriennali assegnati dallo Stato per la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia Giulia ed ai sensi dell' articolo 94, comma 3.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 84, comma 1, L. R. 30/1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 42/1995</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 42/1995</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  73</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia(programma 3.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a rinnovare l' acquisto  di  obbligazioni   dell' Istituto  di Mediocredito per le  piccole  e  medie  imprese  del  Friuli - Venezia Giulia ai sensi delle leggi  regionali  29  giugno 1983, n. 70, 30 gennaio 1984, n. 4, 23 luglio 1984,  n.  30, 29 gennaio 1985, n. 8, 30 gennaio  1986,  n.  5,  23  giugno 1987, n. 18 e 20 giugno 1988, n. 55, nei limiti delle future disponibilità annuali che saranno accertate  alla  scadenza dei prestiti obbligazionari  sottoscritti  con   l' Istituto medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le obbligazioni di cui  al  comma  1  dovranno  essere costituite in serie speciali e remunerate con   l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le somme provenienti  dai  rientri  dei  finanziamenti concessi dal Mediocredito,  nell' ambito  della  durata  dei prestiti   obbligazionari   in   essere,   possono    essere reimpiegati sulla base di direttive della Giunta regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> L' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con l' Istituto di Mediocredito apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione di quanto previsto  dal  presente articolo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  74</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 15della legge regionale n. 58/ 1979, 1 della legge regionalen. 77/ 1982, e 4 della legge regionale n. 5/ 86</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' organismo   cooperativo   costituito   ai   sensi dell' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18 può destinare i residui  fondi  allo  stesso  assegnati  ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale  1  settembre 1979, n. 58, come interpretato dall' articolo 13 della legge regionale 18 agosto 1980, n.  42,   dell' articolo  1  della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, e dell' articolo 4, quinto comma, della legge regionale 30 gennaio 1986,  n.  5, anche  al  ripianamento  delle  passività  conseguenti   al proprio funzionamento.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  75</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Altre autorizzazioni di spesa a favore degli Enti locali(programmi 0.6.2 e 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità  e  con  le   modalità   previste dall' articolo  74,  comma  9,  della  legge   regionale   5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa  di  lire  50 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire  50  milioni  fa  carico  al capitolo 1750 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e  successive  modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli interventi per i  quali, con  deliberazione  della  Giunta   regionale,   sia   stato confermato o rideterminato il contributo anteriormente al 31 marzo 1990, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 300  milioni  fa  carico  al capitolo 3377 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dall' articolo 45, comma  4, della   legge   regionale   11   maggio   1988,    n.    28, l' Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere  un finanziamento straordinario di lire 75 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Per le finalità di cui al comma 5 è  autorizzata  la spesa di lire 75 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Il predetto onere di lire  75  milioni  fa  carico  al capitolo 3395 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un  contributo straordinario, sino all' importo di lire  300  milioni,  per l' acquisizione   dell' immobile  denominato  &lt;&lt;    Casa   di Attila   &gt;&gt;,  da  destinare  a   finalità   culturali,   con particolare   riguardo   alle   tematiche   relative    alla salvaguardia dell' ambiente.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 deve  essere  presentata  alla  Direzione  regionale dell' edilizia e  dei  servizi  tecnici,  corredata  da  una relazione  illustrativa   ed   un   preventivo   di   spesa. L' erogazione del contributo potrà essere disposta  in  via anticipata ed  in   un' unica  soluzione.  I  termini  e  le modalità di rendicontazione saranno specificati nel decreto di concessione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Per le finalità previste dal comma 8 è  autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Il predetto onere di lire 300 milioni  fa  carico  al capitolo 3404 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 8 da art. 15, comma 1, L. R. 51/1991</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  76</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamento alla Comunità montanaValli del Natisone(programma 1.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere alla  Comunità  montana  Valli  del  Natisone  un finanziamento straordinario  per  gli  oneri  relativi  alle spese di  gestione  delle  opere,  degli  impianti  e  delle attrezzature  necessari  ad   assicurare   il   rifornimento idropotabile nelle Valli del Natisone.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il finanziamento di  cui  al  comma  1  potrà  essere erogato in via anticipata ed  in   un' unica  soluzione.  Le modalità   di   rendicontazione       dell' utilizzo    del finanziamento medesimo saranno specificate  nel  decreto  di concessione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 300  milioni  fa  carico  al capitolo 2295 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  77</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Udine ' 90(programma 3.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere alla società a responsabilità  limitata  per  la promozione e la  valorizzazione  di  attività  connesse  ai campionati mondiali di calcio  del  1990  &lt;&lt;   Udine   90   &gt;&gt; - Società a prevalente partecipazione della Regione  Friuli -  Venezia   Giulia   -   in   relazione   alla   cessazione dell' attività   al   31   dicembre   1990   -   ai   sensi dell' articolo 2448 primo comma,  del  Codice  civile  -  un contributo straordinario, sino all' importo massimo di  lire 250 milioni, per il ripiano delle eventuali passività.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per la concessione del contributi di cui  al  comma  1 deve  essere  presentata  alla   Direzione   regionale   del commercio e del turismo una dettagliata relazione, corredata dalla  documentazione   comprovante     l' ammontare   delle passività predette.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 250  milione  fa  carico  al capitolo 8375 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  78</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Sedi regionali(programma 0.1.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre  1965,  n.  20,  così  come  integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16  agosto  1982,  n. 53, e dall' articolo 53  della  legge  regionale  11  maggio 1988, n. 28, è autorizzata la  spesa  complessiva  di  lire 15.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1991 e lire 15.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere complessivo di lire  15.100  milioni fa carico al capitolo 1150 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  79</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Rimborsi allo Stato(programma 3.1.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' Amministrazione regionale è  tenuta  a  rimborsare allo Stato gli assegni variabili dallo stesso corrisposti  a personale  statale  a  titolo   di   missione,   di   lavoro straordinario o ad altro titolo,  per   l' attività  svolta nell' ambito  della   collaborazione   funzionale   connessa all' applicazione dell' articolo  4  del  DPR     26  agosto 1965, n. 1116.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa  complessiva  di  lire  24  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 8 milioni per ciascuno degli anni  dal  1991 al 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il predetto onere complessivo di lire  24  milioni  fa carico al capitolo 6731  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  80</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Attuazione di progetti formativi(programma 2.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per l' integrazione dei contributi comunitari concessi ad imprese, loro associazioni e consorzi e ad enti vari, per la   realizzazione   di   progetti   formativi   ai    sensi dell' articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  è autorizzata la spesa di lire 12 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire  12  milioni  fa  carico  al capitolo 5867 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  81</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia residenziale(programma 1.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il limite di impegno di lire 1.418  milioni  assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5  agosto 1978, n. 457, ed iscritto per gli anni dal 1980 al 2006  sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e  3264 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991, già ridotto dell' importo di lire 244.603.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006 con l' articolo 11, comma  3  legge  regionale  8  luglio  1987,  n.  19,  viene ulteriormente ridotto dell' importo di lire 80  milioni  per ciascuno degli anni dal 1991 al 2006.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> In corrispondenza all' assegnazione  di  pari  importo disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della  legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato, nell' anno  1991,  il limite di impegno di lire 80 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 720 milioni per l' anno 1991 e di  lire  80  milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2002.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   880   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  3264  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Corrispondentemente è prevista per gli anni dal  1991 al 1993 l' entrata di pari importo sul  capitolo  390  dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><a name="art82"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  82</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 9/2011</p><a name="art83"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  83</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art84"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  84</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  85</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione dell' articolo 1della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nel testo dell' articolo 1 della  legge  regionale  23 agosto 1982, n. 63, è aggiunto il seguente secondo comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Le commissioni, i comitati e gli organi collegiali di cui al precedente comma, ovvero gli analoghi organismi istituiti in forza  di  una  disposizione  di  legge,  possono  essere articolati in sottocommissioni o gruppi, la costituzione dei quali può essere disposta con lo stesso decreto di  cui  al primo comma, ovvero  con  apposito  decreto  del  Presidente della Giunta regionale, previa  deliberazione  della  Giunta stessa. I gruppi e le sottocommissioni così costituiti sono soggetti   alle   disposizioni   di   cui   ai    successivi articoli.  &gt;&gt;.</p></p></p><a name="art86"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  86</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato implicitamente da art. 30, comma 2, L. R. 41/1996</p><a name="art87"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  87</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 30/1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art88"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  88</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006</p><a name="art89"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  89</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  90</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 31, comma 4, della legge regionale14 agosto 1987, n. 22, così come modificato dall'articolo2 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il comma 4 dell' articolo 31 della legge regionale  14 agosto  1987,  n.  22,   già   modificato   dal   comma   2 dell'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  4. Nell' ambito degli interventi diretti a promuovere  la costituzione   di   una   società   per   azioni   per   la progettazione,    la    realizzazione    e    la    gestione dell' interporto     di     Cervignano      del      Friuli, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare  la propria partecipazione azionaria nella società      Autovie servizi     SpA,   mediante sottoscrizione di  nuove  azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire  2.000  milioni, onde consentire  alla  stessa  di  partecipare  al  capitale sociale della costituenda società.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  91</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 36della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il comma 1 dell' articolo 36 della legge  regionale  9 luglio 1990, n. 29, è sostituito dai seguenti:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;   1.   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere all' Ente per la zona industriale  di  Trieste  un finanziamento di lire 1.000 milioni annui,  per  un  periodo non  superiore  a  dieci  anni,  per  il  completamento  del raccordo  ferroviario  e   di   altre   infrastrutture   nel comprensorio industriale di Trieste.</p><p style="text-align: justify;">1  bis.  Per  le  finalità  di  cui  al  comma   1,   il finanziamento ivi citato potrà essere utilizzato altresì a sollievo degli oneri finanziari connessi all' assunzione  di un mutuo che l' Ente predetto assumerà.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nel testo del comma 2 del precitato articolo 36  della legge regionale n. 29/90, la locuzione &lt;&lt;   dal  comma  1   &gt;&gt; viene sostituita dalla locuzione &lt;&lt;  dai commi 1 e 1 bis  &gt;&gt;.</p></p><a name="art92"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  92</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  93</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Pubblicazioni ai sensi dell' art. 20 legge 55/1990</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Gli  oneri  relativi  alla   pubblicazione   prevista dall' articolo 20 della legge 19 marzo 1990,  n.  55,  fanno carico ai capitoli di spesa relativi al finanziamento  delle opere o dei lavori da appaltare.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  94</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Copertura finanziaria</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il maggior onere complessivo  conseguente  alle  nuove autorizzazioni previste dalla presente legge,  pari  a  lire 693.871  milioni,  suddiviso  in  ragione  di  lire  340.045 milioni per l' anno 1991, lire 100.708 milioni per   l' anno 1992 e lire 253.118 milioni per l' anno 1993 trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nell' ambito del quadro del bilancio  pluriennale  per gli anni 1991-1993 e del  bilancio  per   l' anno  1991,  le rideterminazioni di quote annuali di spesa  attuate  con  la presente legge comportano un  minor  onere  di  lire  49.400 milioni per l' anno  1991  e  di  lire  78.900  milioni  per l' anno 1992 e  parallelamente  un  maggior  onere  di  lire 128.300  milioni  per   l' anno  1993  e  le  riduzioni   di autorizzazioni di  spesa  disposte  con  la  presente  legge determinano  un  minor  onere  complessivo  di  lire  89.970 milioni, suddiviso in ragione di  lire  46.910  milioni  per l' anno 1991, lire 42.060 milioni per l' anno  1992  e  lire 1.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Alla  maggior  spesa  derivante   dall' articolo  72, rispetto alle  quote  disponibili  dei  contributi  speciali pluriennali assegnati dallo Stato per la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia Giulia, si provvederà,  per  lire  1.200  milioni annui per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006  e  per  lire 1.500 milioni annui dal 2007 al 2010, con la cessazione  del limite   d' impegno  di  lire  2.000   milioni   autorizzato dall' articolo 148 della legge regionale 1 settembre  1982, n. 75.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  95</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Entrata in vigore</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La presente legge entra in vigore il giorno della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed  ha effetto dal 1 gennaio 1991.</p></p></p></body></html>