Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
CAPO VI
 Interventi nel settore dello sviluppo dei traffici
e del trasporto merci
Art. 60
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
7. L' onere complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 62
 Servizi informatici e telematici
per i servizi portuali e dei traffici
(programma 1.5.4.)
1. Per la realizzazione delle finalità previste all' articolo 33 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Sistemi Informatici Trieste - SIT - SpA, con sede a Trieste, un finanziamento straordinario di lire 750 milioni, da utilizzare per la formazione di sistemi e di servizi informatici e telematici relativi alle gestioni portuali, per le attività di trasporto marittimo e terrestre, nonché per le connesse operazioni doganali.
2. La domanda tesa ad ottenere il finanziamento di cui al comma 1 deve essere presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dal preventivo di spesa e dalla documentazione necessaria ad illustrare gli obiettivi che si intendono raggiungere. La quota annuale relativa al finanziamento di cui al comma 1 potrà essere erogata in via preventiva ed in un' unica soluzione all' inizio di ciascun anno. È fatto obbligo alla SIT SpA di provvedere alla presentazione di un rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione illustrativa delle iniziative realizzate, i cui termini di presentazione saranno fissati all' atto della concessione del finanziamento.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
4. Il predetto onere complessivo di lire 750 milioni fa carico al capitolo 3919 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.