Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio
Art. 51
 Contributi pluriennali alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalitā previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati un limite di impegno di lire 500 milioni nell' anno 1991 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1992.
2. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1991;
b) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2001.

3. L' onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalitā previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, sono autorizzati un limite di impegno di lire 500 milioni nell' anno 1991 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1992.
6. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1991;
b) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2001.

7. L' onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.