Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
CAPO II
 Interventi nei settori dell' istruzione, della cultura
della formazione professionale e dello sport
Art. 24
 Edilizia scolastica ed universitaria
(programmi 2.3.1. e 2.3.2.)
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
9. Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, ed in esecuzione del predetto disposto, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
10. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
12. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 67, comma 1, L. R. 47/1991
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 7, comma 26, L. R. 9/2008
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 7, comma 26, L. R. 9/2008
4 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 7, comma 9, L. R. 1/2007
5 Comma 3 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
6 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 9, L. R. 1/2007
7 Comma 4 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
8 Comma 5 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
9 Comma 6 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
10 Comma 7 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
11 Comma 8 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
12 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 7, comma 56, L. R. 22/2007
13 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 7, comma 10, L. R. 23/2013
14 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 7, comma 11, L. R. 23/2013
Art. 26
 Attività ed istituzioni culturali ed artistiche
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1992, e lire 6.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 5592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 36, comma 17, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2 Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3 Comma 4 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4 Comma 5 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.