Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 Interventi nel settore della tutela dell' ambiente
Art. 14
 Salvaguardia dell' ambiente forestale
e dei parchi naturali
(programmi 1.3.1. e 1.3.3.)
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
4. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dal secondo comma, punto 3, e dal terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
7. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall' articolo 13, ultimo comma, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.
8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 16
 Interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
3. Ai sensi del combinato disposto del Titolo VI della legge regionale n. 75/1982 e del comma 2, l' ammontare del Fondo regionale per l' edilizia abitativa, previsto dal precitato articolo 80, secondo comma, della legge regionale n. 75/1982, è rideterminato ed incrementato nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 13.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.800 milioni per l' anno 1991, e lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento risulta così rideterminato;
b) lire 24.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.000 milioni per l' anno 1991, lire 8.500 milioni per l' anno 1992 e lire 9.000 milioni per l' anno 1993 per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento risulta così rideterminato.

4. A fine di reintegrare i finanziamenti annui concessi ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29, come da ultimo modificato dal comma 1 dell' articolo 75 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, nella misura ivi prevista, è autorizzato, nell' anno 1991, un limite di impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per l' anno 1991, e lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2003.
5. L' onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 18
 Finanziamenti straordinari agli enti locali
(programma 1.4.3.)
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
7. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 6 dovrà essere presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata da idonea documentazione comprovante la quantificazione degli oneri di cui al comma predetto. L' erogazione dei finanziamenti potrà essere disposta contestualmente al provvedimento di concessione.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.300 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
9. Il predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991
4 Comma 3 abrogato da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991