Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
TITOLO XI
 ALTRE NORME FINANZIARIE CONTABILI
E PROCEDURALI
Art. 72
 Interventi per opere igienico - sanitarie
a favore dei Comuni delle zone terremotate
(programma 4.1.1.)
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.
6. L' onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8723 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
8. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte con le quote disponibili dei contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia ed ai sensi dell' articolo 94, comma 3.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 84, comma 1, L. R. 30/1992
2 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 42/1995
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 42/1995
Art. 75
 Altre autorizzazioni di spesa a favore degli Enti locali
(programmi 0.6.2 e 1.4.3.)
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli interventi per i quali, con deliberazione della Giunta regionale, sia stato confermato o rideterminato il contributo anteriormente al 31 marzo 1990, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 45, comma 4, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 75 milioni.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l' anno 1991.
7. Il predetto onere di lire 75 milioni fa carico al capitolo 3395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 deve essere presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata da una relazione illustrativa ed un preventivo di spesa. L' erogazione del contributo potrà essere disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione. I termini e le modalità di rendicontazione saranno specificati nel decreto di concessione.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.
11. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 8 da art. 15, comma 1, L. R. 51/1991
Art. 81
 Edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. Il limite di impegno di lire 1.418 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto per gli anni dal 1980 al 2006 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 3264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, già ridotto dell' importo di lire 244.603.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006 con l' articolo 11, comma 3 legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, viene ulteriormente ridotto dell' importo di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2006.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 720 milioni per l' anno 1991 e di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2002.
4. L' onere complessivo di lire 880 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1991 al 1993 l' entrata di pari importo sul capitolo 390 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 82

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 9/2011
Art. 83

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 84

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 86

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 30, comma 2, L. R. 41/1996
Art. 87

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 30/1992
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 88

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 89

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
Art. 92

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
Art. 94
 Copertura finanziaria
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire 693.871 milioni, suddiviso in ragione di lire 340.045 milioni per l' anno 1991, lire 100.708 milioni per l' anno 1992 e lire 253.118 milioni per l' anno 1993 trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
2. Nell' ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere di lire 49.400 milioni per l' anno 1991 e di lire 78.900 milioni per l' anno 1992 e parallelamente un maggior onere di lire 128.300 milioni per l' anno 1993 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 89.970 milioni, suddiviso in ragione di lire 46.910 milioni per l' anno 1991, lire 42.060 milioni per l' anno 1992 e lire 1.000 milioni per l' anno 1993.