Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
TITOLO X
 RIDETERMINAZIONE, RIDUZIONE
E REVOCA DI QUOTE ANNUALI DI SPESA
NEL TRIENNIO 1991- 1993
Art. 68
 Interventi nei settori del territorio dell' ambiente
e delle opere pubbliche
(programmi 0.6.3., 0.5.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1.,
1.4.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.2. e 1.4.3.)
1. È revocata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 autorizzata dall' articolo 16 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1993.
2. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 17, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 1795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1993.
3. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, così determinata dall' articolo 89, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità dell' articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20, viene suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1991 e lire 500 milioni per l' anno 1992, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991. L' onere relativo alla maggiore spesa complessiva di lire 2.500 milioni per gli anni 1992 e 1993 fa parimenti carico al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. La quota di lire 500 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 27 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 19 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, vengono ridotte di lire 400 milioni ciascuna fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. La spesa complessiva di lire 3.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 20, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1991, lire 1.000 milioni per l' anno 1992, e lire 700 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
6. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 23 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
7. È revocata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 23, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 2396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. La spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l' anno 1991 e lire 8.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 24, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 8.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 e lire 5.000 milioni per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
9. La quota di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 33, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, e lire 7.000 milioni per per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
10. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 33, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
11. La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 740 milioni, suddivisi in ragione di lire 420 milioni per l' anno 1991 e lire 320 milioni per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
12. La spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 430 milioni, suddivisi in ragione di lire 240 milioni per l' anno 1991 e lire 190 milioni per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
13. La spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1991, e lire 300 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 26, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
14. È revocata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 26 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 2854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
15. La spesa complessiva di lire 11.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 2.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.400 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per l' anno 1992, e rideterminata in ragione di lire 2.600 milioni per l' anno 1991, e lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
16. La spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, punto 3, e terzo comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, viene suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e di lire 400 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
17. La spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, punto 1, e quarto comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 4.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
18. La spesa di lire 4.300 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 22, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e la spesa di lire 8.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 32, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, vengono suddivise in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1991, lire 4.000 milioni per l' anno 1992 e lire 8.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
19. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991 autorizzata dall' articolo 74, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 3391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 69
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.5.1., 1.5.2. e 1.5.3)
1. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 36, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3707 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
2. La spesa di lire 5.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 37, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l' anno 1992, e lire 2.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991 - 1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata, rispettivamente, per ciascuna delle due quote, dall' articolo 37, comma 9, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dall' articolo 37, comma 13, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 2.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
4. La quota di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1991 dall' articolo 37, comma 10, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
5. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 37, comma 5, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3785 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
6. La quota di lire 5.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 37, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e la quota di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, come rideterminata dall' articolo 37, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, devono intendersi autorizzate per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993; è altresì revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993 autorizzata dall' articolo 2, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, ed iscritta a carico del predetto capitolo corrispondente al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa predetta.
7. La quota di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, rideterminata dall' articolo 88, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3858 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 70
 Interventi nei settori dei servizi sociali
(programmi 2.1.2., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.1. e 2.5.2.)
1. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 44, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
2. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 46, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. La spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1991, e lire 6.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata, rispettivamente, per la quota indicata per ciascuno degli anni predetti, dall' articolo 48 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dall' articolo 51, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, lire 3.000 milioni per l' anno 1992 e lire 4.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
4. La spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. La quota di lire 500 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 54, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
6. La spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1991, autorizzata, per lire 1.000 milioni dall' articolo 47, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e per lire 500 milioni dall' articolo 40, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, deve intendersi autorizzata per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 71
 Interventi nei settori economici
(programmi 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6.,
3.2.3., 3.5.1., 3.4.1., 3.4.4. e 3.4.5.)
1. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata con l' articolo 4 dalla legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, e del' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 6262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
2. La spesa complessiva di lire 6.500 milioni, autorizzata con l' articolo 88, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e rideterminata in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1991 e di lire 2.500 milioni per l' anno 1992 con l' articolo 92, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 4.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1991 e di lire 500 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 38 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, e così rideterminata con l' articolo 92, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6281.
4. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 43 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. La spesa complessiva di lire 5.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui alla legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 500 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
6. La spesa complessiva di lire 24.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
7. È revocata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata con l' articolo 58, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo 6481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, ed iscritta sul capitolo 6539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
9. La spesa complessiva di lire 15.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 6.500 milioni per l' anno 1991 e lire 8.500 milioni per l' anno 1992 con l' articolo 60 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
10. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l' anno 1991 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, come modificato dall' articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, e dall' articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, viene ridotta dell' importo di lire 1.000 milioni, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
11. È revocata la spesa di lire 5.000 milioni autorizzata per l' anno 1992 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni e integrazioni, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
12. La spesa di complessive lire 43.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.000 milioni per l' anno 1991, e lire 28.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata, rispettivamente, per l' anno 1991 dall' articolo 60 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e per l' anno 1992 dall' articolo 87 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1991, e lire 15.000 per l' anno 1992 e lire 18.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
13. La spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 88 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
14. La spesa di lire 2.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l' articolo 41 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
15. La spesa di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1991 e lire 3.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
16. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l' anno 1991 con l' articolo 84 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera d) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, deve intendersi autorizzata, per lire 2.000 milioni, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera f), della medesima legge regionale 16/1965, ed il relativo onere deve intendersi, per lire 1.000 milioni, a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 e per lire 2.000 milioni a carico del capitolo 8530 del medesimo stato di previsione.
17. La spesa di lire 7.000 milioni autorizzata per l' anno 1991 con l' articolo 88 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera d) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, deve intendersi interamente autorizzata per le finalità di cui all' articolo 2, lettera f), della medesima legge regionale 16/1965, ed il relativo onere deve intendersi a carico del capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
18. La spesa di lire 10.000 milioni, come rideterminata e incrementata per l' anno 1992 con l' articolo 84 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera d) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, deve intendersi autorizzata, per lire 9.000 milioni, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera f), della medesima legge regionale 16/1965, ed il relativo onere deve intendersi, per lire 1.000 milioni, a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, e per lire 9.000 milioni a carico del capitolo 8530 del medesimo stato di previsione.