Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
TITOLO I
 INDIRIZZI DI POLITICA DI SPESA
Art. 1
 Norma programmatica
1. Le maggiori disponibilità finanziarie derivanti dalla revisione della legge 6 agosto 1984, n. 457, con aumento delle quote di compartecipazione ai tributi erariali, attribuite alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia, dovranno essere destinate, a partire dall' anno 1992, in conformità agli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e mediante provvedimento di integrazione ed assestamento del bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993, prioritariamente ai seguenti interventi:
a) maggiori assegnazioni finanziarie alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane per l' esercizio delle funzioni devolute ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nonché ulteriori finanziamenti per l' attuazione degli accordi di programma fra la Regione e gli Enti locali ai sensi dell' art. 10 della medesima legge regionale n. 10/1988;
b) finanziamento, nell' anno 1992, di programmi organici di intervento nonché dei nuovi provvedimenti legislativi di settore concernenti le aree di spesa specificatamente indicate per l' anno 1993 nell' elenco n. 5 - fondo globale - allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993;
c) copertura dei maggiori oneri derivanti dall' esercizio delle ulteriori competenze trasferite dallo Stato alla Regione Friuli - Venezia Giulia con le norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia di cui al DPR 15 gennaio 1987, n. 469 ed al DPR 19 marzo 1990, n. 70.