Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
Art. 95
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed ha effetto dal 1 gennaio 1991.