Il
comma 1 dell' articolo 36 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è sostituito dai seguenti:
<< 1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per la zona industriale di Trieste un finanziamento di lire 1.000 milioni annui, per un periodo non superiore a dieci anni, per il completamento del raccordo ferroviario e di altre infrastrutture nel comprensorio industriale di Trieste.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, il finanziamento ivi citato potrà essere utilizzato altresì a sollievo degli oneri finanziari connessi all' assunzione di un mutuo che l' Ente predetto assumerà. >>.