Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
Art. 81
 Edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. Il limite di impegno di lire 1.418 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto per gli anni dal 1980 al 2006 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 3264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, giā ridotto dell' importo di lire 244.603.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006 con l' articolo 11, comma 3 legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, viene ulteriormente ridotto dell' importo di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2006.
3. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 720 milioni per l' anno 1991 e di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2002.
4. L' onere complessivo di lire 880 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Corrispondentemente č prevista per gli anni dal 1991 al 1993 l' entrata di pari importo sul capitolo 390 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
6. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1994 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.