Art. 79
Rimborsi allo Stato
(programma 3.1.7.)
1. L' Amministrazione regionale č tenuta a rimborsare allo Stato gli assegni variabili dallo stesso corrisposti a personale statale a titolo di missione, di lavoro straordinario o ad altro titolo, per l' attivitā svolta nell' ambito della collaborazione funzionale connessa all' applicazione dell'
articolo 4 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116.
2. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa complessiva di lire 24 milioni, suddivisa in ragione di lire 8 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
3. Il predetto onere complessivo di lire 24 milioni fa carico al capitolo 6731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.