Art. 77
Udine ' 90
(programma 3.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alla societā a responsabilitā limitata per la promozione e la valorizzazione di attivitā connesse ai campionati mondiali di calcio del 1990 << Udine 90 >> - Societā a prevalente partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia - in relazione alla cessazione dell' attivitā al 31 dicembre 1990 - ai sensi dell'
articolo 2448 primo comma, del Codice civile - un contributo straordinario, sino all' importo massimo di lire 250 milioni, per il ripiano delle eventuali passivitā.
2. Per la concessione del contributi di cui al comma 1 deve essere presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo una dettagliata relazione, corredata dalla documentazione comprovante l' ammontare delle passivitā predette.
3. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 250 milione fa carico al capitolo 8375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.