Art. 76
Finanziamento alla Comunitą montana
Valli del Natisone
(programma 1.1.2.)
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alla Comunitą montana Valli del Natisone un finanziamento straordinario per gli oneri relativi alle spese di gestione delle opere, degli impianti e delle attrezzature necessari ad assicurare il rifornimento idropotabile nelle Valli del Natisone.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 potrą essere erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Le modalitą di rendicontazione dell' utilizzo del finanziamento medesimo saranno specificate nel decreto di concessione.
3. Per le finalitą previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.