1. L' organismo cooperativo costituito ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18 può destinare i residui fondi allo stesso assegnati ai sensi dell'
articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, come interpretato dall'
articolo 13 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, dell'
articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, e dell' articolo 4, quinto comma, della
legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, anche al ripianamento delle passività conseguenti al proprio funzionamento.