Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
Art. 72
 Interventi per opere igienico - sanitarie
a favore dei Comuni delle zone terremotate
(programma 4.1.1.)
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.
6. L' onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8723 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
8. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte con le quote disponibili dei contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia ed ai sensi dell' articolo 94, comma 3.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 84, comma 1, L. R. 30/1992
2 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 42/1995
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 42/1995