Art. 7
Modalità di ripartizione, erogazione, impiego
e controllo delle assegnazioni
2. All' erogazione degli importi assegnati con il presente titolo si provvede - con l' esclusione delle somme menzionate all' articolo 6, comma 6, - in misura intera ed in via anticipata, con decreti, anche cumulativi, del Direttore regionale degli enti locali.
5. L' accertamento che la utilizzazione delle somme assegnate con il presente titolo abbia luogo nell' osservanza delle prescrizioni ivi previste è effettuato dai competenti Comitati di controllo nell' esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge.