Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
Art. 69
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.5.1., 1.5.2. e 1.5.3)
1. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 36, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3707 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
2. La spesa di lire 5.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 37, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l' anno 1992, e lire 2.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991 - 1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata, rispettivamente, per ciascuna delle due quote, dall' articolo 37, comma 9, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dall' articolo 37, comma 13, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 2.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
4. La quota di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1991 dall' articolo 37, comma 10, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
5. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 37, comma 5, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3785 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
6. La quota di lire 5.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 37, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e la quota di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, come rideterminata dall' articolo 37, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, devono intendersi autorizzate per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993; č altresė revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993 autorizzata dall' articolo 2, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, ed iscritta a carico del predetto capitolo corrispondente al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa predetta.
7. La quota di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, rideterminata dall' articolo 88, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3858 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.