Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
Art. 68
 Interventi nei settori del territorio dell' ambiente
e delle opere pubbliche
(programmi 0.6.3., 0.5.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1.,
1.4.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.2. e 1.4.3.)
1. È revocata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 autorizzata dall' articolo 16 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1993.
2. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 17, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 1795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1993.
3. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, così determinata dall' articolo 89, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità dell' articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20, viene suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1991 e lire 500 milioni per l' anno 1992, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991. L' onere relativo alla maggiore spesa complessiva di lire 2.500 milioni per gli anni 1992 e 1993 fa parimenti carico al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. La quota di lire 500 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 27 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 19 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, vengono ridotte di lire 400 milioni ciascuna fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. La spesa complessiva di lire 3.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 20, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1991, lire 1.000 milioni per l' anno 1992, e lire 700 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
6. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 23 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
7. È revocata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 23, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 2396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. La spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l' anno 1991 e lire 8.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 24, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 8.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 e lire 5.000 milioni per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
9. La quota di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 33, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, e lire 7.000 milioni per per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
10. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 33, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
11. La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 740 milioni, suddivisi in ragione di lire 420 milioni per l' anno 1991 e lire 320 milioni per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
12. La spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 430 milioni, suddivisi in ragione di lire 240 milioni per l' anno 1991 e lire 190 milioni per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
13. La spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1991, e lire 300 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 26, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
14. È revocata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 26 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 2854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
15. La spesa complessiva di lire 11.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 2.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.400 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per l' anno 1992, e rideterminata in ragione di lire 2.600 milioni per l' anno 1991, e lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
16. La spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, punto 3, e terzo comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, viene suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e di lire 400 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
17. La spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, punto 1, e quarto comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 4.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
18. La spesa di lire 4.300 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 22, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e la spesa di lire 8.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 32, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, vengono suddivise in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1991, lire 4.000 milioni per l' anno 1992 e lire 8.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
19. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991 autorizzata dall' articolo 74, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 3391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.