Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
Art. 61
Investimenti dei privati operatori nei porti regionali
(programma 1.5.4.)
1.
Per le finalitā previste dall'
articolo 25 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22
, č autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.