Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
Art. 56
 Contributi pluriennali per strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
2. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalitā previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dall' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1991, un limite di impegno di lire 4.000 milioni nell' anno 1992 e un limite di impegno di lire 5.000 milioni nell' anno 1993.
6. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 milioni per l' anno 1991;
b) lire 5.000 milioni per l' anno 1992;
c) lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2010;
d) lire 9.000 milioni per l' anno 2011;
e) lire 5.000 milioni per l' anno 2012.

7. L' onere complessivo di lire 16.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1994 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.