Art. 5
Trasferimenti aggiuntivi ai Comuni
1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, ai Comuni capoluogo viene assegnata l' ulteriore somma di lire 5.000 milioni. a) per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 54, comma 2 e comma 3, come modificato dall'
articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, della
legge regionale 9 marzo 1988 n. 10, in materia di parchi urbani;
b) per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza nonché di attività aventi rilevanza provinciale.
2. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale, viene assegnata ai comuni di supporto comprensoriale, per l' anno 1991, l' ulteriore somma di lire 3.000 milioni.
3. All' individuazione dei Comuni di cui al comma 2 si procede con deliberazione della Giunta regionale, contestualmente alla ripartizione ed all' assegnazione dei fondi ai Comuni suddetti con le modalità di cui all' articolo 66, commi 2 e 3, della citata
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.