Art. 27
Impianti sportivi di interesse regionale
ed interprovinciale
(programma 2.4.4.)
1. Nell' ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dal
comma 1 dell' articolo 37 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, modificato dal
comma 4 dell' articolo 25 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, per le finalitā previste dall' articolo 5, primo comma, punto 2 e quarto comma, come, rispettivamente, modificato ed inserito dal primo e dal
secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, della
legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 č autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.