Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
Art. 26
 Attivitā ed istituzioni culturali ed artistiche
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalitā previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, č autorizzata la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1992, e lire 6.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 5592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 36, comma 17, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2 Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3 Comma 4 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4 Comma 5 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.