Art. 20
Finanziamenti regionali per le strutture sanitarie
ed ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 20, comma 1, lettera a), del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalitą previste dall'
articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, la spesa di complessive lire 80.000 milioni, ivi autorizzata per gli anni 1991 e 1992, viene suddivisa in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni predetti, e lire 20.000 milioni per l' anno 1993, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 20.000 milioni per il 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
2. L' onere relativo alla maggiore spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1993 fa parimenti carico al capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 4401 risulta determinato in lire 100.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e lire 40.000 milioni per l' anno 1993.