Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
Art. 18
 Finanziamenti straordinari agli enti locali
(programma 1.4.3.)
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
7. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 6 dovrà essere presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata da idonea documentazione comprovante la quantificazione degli oneri di cui al comma predetto. L' erogazione dei finanziamenti potrà essere disposta contestualmente al provvedimento di concessione.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.300 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
9. Il predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991
4 Comma 3 abrogato da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991