Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
Art. 14
 Salvaguardia dell' ambiente forestale
e dei parchi naturali
(programmi 1.3.1. e 1.3.3.)
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. Per le finalitā previste dagli articoli 5 e 11 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 22, č autorizzata la spesa di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
4. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Per le finalitā previste dal secondo comma, punto 3, e dal terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
7. Per le finalitā previste dall' articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall' articolo 13, ultimo comma, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, č autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.
8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.