Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
Art. 12
Controlli sulle acque marine
(programma 1.1.1.)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 2 bis della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22
, come inserito dall'
articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 18
, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.