Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
Art. 11
Salvaguardia ed utilizzazione delle risorse idriche
(programma 1.1.2.)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68
, così come sostituito dal
primo comma dell' articolo 19 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25
, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
2.
Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.