﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 29 dicembre 1990

      , n. 58 - TESTO VIGENTE dal 29/12/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni finanziarie per il completamento dell' opera di rinascita delle zone terremotate  del  Friuli  -  Venezia Giulia.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Al fine  di  assicurare  il  definitivo  completamento dell' opera di rinascita dei  comuni  colpiti  dagli  eventi sismici dell' anno 1976,   l' Amministrazione  regionale  è autorizzata  ad   utilizzare   le   residue   disponibilità esistenti sul &lt;&lt;  Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia,  costituito  con  i  contributi  speciali pluriennali assegnati dallo Stato  &gt;&gt; anche per l' attuazione di interventi una tantum,  con  i  criteri  e  le  modalità previste dalle leggi di settore.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 8 e 10  della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e   dell' articolo  40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e  successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata  la  spesa  di lire 30.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico  al capitolo 8660 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire  30.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale   7  giugno   1979,   n.   24,   come   modificato dall' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980,  n. 46, è autorizzata  la  spesa  di  lire  1.000  milioni  per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 8606 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  1.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dagli articoli 30, comma  1, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55,  e  90  della legge regionale 2 maggio 1988,  n.  26,  è  autorizzata  la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa  carico  al capitolo 8690 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  5.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è autorizzata la spesa  di lire 10.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico  al capitolo 8709 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire  10.000 milioni per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  gli  oneri  derivanti  dalla   concessione   dei contributi in conto  interessi  previsti  dal  primo  e  dal secondo comma dell' articolo 27 e  dall' articolo  28  della legge  regionale  20  giugno  1977,  n.  30,  e   successive modificazioni ed integrazioni, è  autorizzato,   nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli  anni dal  1990  al 2009.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   6.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1990 al 1992, fa carico al  capitolo  8656  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992  e  del  bilancio  per   l' anno  1990,   il   cui stanziamento  viene,  conseguentemente,  elevato   di   pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1993  al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Per  gli  oneri  derivanti  dalla   concessione   dei contributi in conto interessi previsti dal primo e dal terzo comma dell' articolo 27 e   dall' articolo  28  della  legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive  modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1990, il  limite di impegno di lire 4.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 4.000 milioni per ciascuno  degli anni dal  1990  al 1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   L' onere  complessivo  di   lire   12.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1990 al 1992, fa carico al  capitolo  8657  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992  e  del  bilancio  per   l' anno  1990,   il   cui stanziamento  viene,  conseguentemente,  elevato   di   pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1993  al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  30  della legge regionale 20  giugno  1977,  n.  30,  come  modificato dall' articolo 29 della legge regionale 24 aprile  1978,  n. 25, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato di previsione  della  spesa  del  bilancio  regionale  nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal  1990 al 2009.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   L' onere  complessivo  di   lire   1.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1990 al 1992, fa carico al  capitolo  8658  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992  e  del  bilancio  per   l' anno  1990,   il   cui stanziamento  viene,  conseguentemente,  elevato   di   pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Le annualità autorizzate per gli anni  dal  1993  al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli  del bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  46  bis, inserito con l' articolo 31 della legge regionale  4  luglio 1979, n. 35, dal secondo  comma   dell' articolo  50  e  dal secondo comma dell' articolo 51, della  legge  regionale  23 dicembre 1977, n. 63,  modificati   dall' articolo  1  della legge regionale 20  giugno  1983,  n.  63,  è  autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 3.500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato di previsione  della  spesa  del  bilancio  regionale  nella misura di lire 3.500 milioni per  ciascuno  degli  anni  dal 1990 al 2009.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>   L' onere  complessivo  di  lire   10.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1990 al 1992, fa carico al  capitolo  8664  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992  e  del  bilancio  per   l' anno  1990,   il   cui stanziamento  viene,  conseguentemente,  elevato   di   pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> Le annualità autorizzate per gli anni  dal  1993  al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   ad assegnare, nell' anno 1990, un finanziamento straordinario a favore delle Comunità montane e del  Consorzio  dei  Comuni denominato  Comunità  collinare  del  Friuli,   costituiti, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1  e  20 del decreto legge 13 maggio 1976, n.  227,  convertito,  con modificazioni,  nella  legge  29  maggio  1976,  n.  336,  e dall' articolo 11 del decreto legge 18  settembre  1976,  n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge  30  ottobre 1976, n. 730.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il finanziamento di cui al comma  1  sarà corrisposto per le finalità previste dall' articolo  13,  primo  comma, del  precitato   decreto  legge  13  maggio  1976,  n.   227 convertito, con modificazioni, nella legge 29  maggio  1976, n. 336 e verrà ripartito in misura  proporzionale  rispetto all' importo  erogato  dallo  Stato  a  ciascuna  Comunità, nell' anno 1977, ai sensi   dell' articolo  5  del  predetto decreto legge 18 settembre 1976,  n.  648,  convertito,  con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Per  le  finalità  previste  dai  commi  1  e  2  è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa  carico  al capitolo 983 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente  elevato  di  lire  4.500 milioni per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere alla  Comunità  montana  Valli  del  Natisone  un finanziamento straordinario di lire  1.000  milioni  per  le spese  relative  ad  opere,  impianti  e  attrezzature,  per l' esecuzione degli interventi necessari  ad  assicurare  il rifornimento idropotabile nelle Valli del Natisone.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità di cui al comma 1 è  autorizzata  la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  11 - programma 1.1.2. - spesa d' investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII- il capitolo 2338  (2.1.234.3.08.16)  con  la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamento straordinario alla Comunità montana Valli del Natisone per le spese relative  ad  opere, impianti e attrezzature, per l' esecuzione degli  interventi necessari  ad  assicurare   il   rifornimento   idropotabile nelle  Valli  del  Natisone  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento, in termini di competenza, di lire  1.000  milioni  per  l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   All' onere  complessivo  di  lire   51.500   milioni derivante dagli articoli 2, 4 e 5 si provvede, in  relazione al disposto di cui all' articolo 1, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8960 &lt;&lt;  Fondo di solidarietà  per la ricostruzione, lo  sviluppo  economico  e  sociale  e  la rinascita del Friuli -  Venezia  Giulia,  costituito  con  i contributi speciali pluriennali  assegnati  dallo  Stato   &gt;&gt; dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1990-1992  e  del  bilancio  per l' anno  1990,  corrispondente  a  parte  delle  quote   non utilizzate al 31 dicembre 1989, e trasferite ai sensi  degli articoli 7, secondo comma, e 22  della  legge  regionale  20 gennaio  1982,  n.  10   e   successive   modificazioni   ed integrazioni, delle annualità iscritte dal 1981 al 1989 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno  assegnati con le leggi 29 maggio 1976, n. 336, 8 agosto 1977, n.  546, 11 novembre 1982, n. 828 e 1 dicembre 1986, n. 879.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   All' onere  complessivo  di  lire  30.000   milioni, suddiviso in ragione di lire  10.000  milioni  per  ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, derivante dall' articolo 3,  ed a quello che ne deriverà per gli anni dal 1993 al 2006,  si provvede mediante prelevamento di pari importo dal  capitolo 8960 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo  economico  e  sociale  e la rinascita del Friuli - Venezia  Giulia,  costituito  con  i   contributi   speciali pluriennali   assegnati   dallo  Stato   &gt;&gt;  dello  stato  di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> All' onere di lire 6.000 milioni annui  derivante  per gli  anni  successivi  al  2206  si   provvederà   con   la cessazione, per pari importo, di parte del limite di impegno di lire 7.000 milioni autorizzato con  l' articolo  2  della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il limite di impegno di lire 1.500 milioni autorizzato con l' articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66, viene ridotto di lire 1.076.431.582 nell' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> L' annualità relativa al predetto limite, autorizzata per l' anno 1990, viene ridotta di lire 1.076.431.582; viene peraltro revocato  l' intero  stanziamento  disponibile  sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 2.444.399.578 non utilizzate negli anni precedenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il limite di impegno di lire 800  milioni  autorizzato con l' articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66, viene ridotto di lire 366.669.921 per l' anno 1990 e  di lire 529.185.583 per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni 1990 e 1991, vengono ridotte rispettivamente di lire 366.669.921 per l' anno 1990 e di lire 529.185.583  per l' anno 1991; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di  impegno,  per  ulteriori lire 794.987.362 non utilizzate negli anni precedenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Il limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l' articolo 9 della legge regionale 29 gennaio 1983,  n. 14, viene ridotto di lire 308.615.856 per l' anno  1990,  di lire 504.426.001 per l' anno 1991 e  di  lire  1.210.778.626 per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1990  al  1992,  vengono  ridotte  di  lire 308.615.856 per   l' anno  1990,  di  lire  504.426.001  per l' anno 1991 e di lire 1.210.778.626 per l' anno 1992; viene peraltro revocato  l' intero  stanziamento  disponibile  sul predetto limite di impegno, per ulteriori  lire  491.480.124 non utilizzate negli anni precedenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  Le  ulteriori  disponibilità  di  complessive   lire 10.651.442.633 non utilizzate negli anni precedenti il  1990 su limiti di impegno iscritti sul capitolo 7336 dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno  1990,  e  scaduti anteriormente all' anno 1990, vengono revocate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Lo stanziamento del capitolo 7336 del precitato  stato di previsione viene conseguentemente ridotto   dell' importo complessivo di lire 18.378.417.266, suddiviso in ragione  di lire 16.134.027.056 per  l' anno  1990,  corrispondente  per lire 14.382.309.697 alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1989, e trasferite ai sensi dell' articolo  22  della  legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni con decreto dell' Assessore alle finanze  n. 13 del 15 febbraio 1990, di lire 1.033.611.584 per   l' anno 1991 e di lire 1.210.778.626 per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Il limite di impegno di lire 250  milioni  autorizzato con l' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 96, viene ridotto di lire 179.369.220 per l' anno 1990 e  di lire 222.463.308 per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Le   annualità   relative   al   predetto   limite, autorizzate per  gli  anni  1990  e  1991,  vengono  ridotte rispettivamente di lire 179.369.220 per l' anno  1990  e  di lire 222.463.308 per l' anno 1991; viene  peraltro  revocato l' intero stanziamento disponibile sul  predetto  limite  di impegno, per ulteriori lire 553.405.726 non utilizzate negli anni precedenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  Il  limite  di  impegno  di   lire   1.000   milioni autorizzato con  l' articolo  9  della  legge  regionale  29 gennaio 1983, n. 14, viene ridotto di lire  645.894.310  per l' anno 1990, di lire 658.992.998 per l' anno 1991 e di lire 682.518.076 per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  Le   annualità   relative   al   predetto   limite, autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992,  vengono  ridotte di lire 645.894.310 per l' anno 1990,  di  lire  658.992.998 per l' anno 1991 e di lire 682.518.076  per   l' anno  1992; viene peraltro revocato l' intero  stanziamento  disponibile sul  predetto  limite  di  impegno,   per   ulteriori   lire 2.649.739.586 non utilizzate negli anni precedenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> Il limite di impegno di lire 700 milioni  autorizzato con l' articolo 19 della legge regionale 6 agosto  1985,  n. 30, viene ridotto di lire 547.778.724 per l' anno  1990,  di lire 82.423.736 per l' anno 1991, di  lire  513.797.056  per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di  lire  508.797.056  per l' anno 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>  Le   annualità   relative   al   predetto   limite, autorizzate per gli anni dal 1990 al 1994,  vengono  ridotte rispettivamente di lire 547.778.724 per   l' anno  1990,  di lire 82.423.736 per l' anno 1991, di  lire  513.797.056  per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di  lire  508.797.056  per l' anno 1994; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di  impegno,  per  ulteriori lire 2.555.815.594 non utilizzate negli anni precedenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> Il limite di impegno di lire 230 milioni  autorizzato con l' articolo 63 della legge regionale 8 luglio  1987,  n. 19, viene ridotto di lire 117.304.027 per l' anno  1990,  di lire 135.232.306 per l' anno 1991, di lire  160.605.758  per l' anno 1992, di lire 180.926.909 per l' anno 1993, di  lire 205.647.054 per   l' anno  1994,  di  lire  229.019.502  per l' anno 1995 e di lire 230.000.000 per l' anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>  Le   annualità   relative   al   predetto   limite, autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996,  vengono  ridotte rispettivamente di lire 117.304.027 per   l' anno  1990,  di lire 135.232.306 per l' anno 1991, di lire  160.605.758  per l' anno 1992, di lire 180.926.909 per l' anno 1993, di  lire 205.647.054 per   l' anno  1994,  di  lire  229.019.502  per l' anno 1995 e di lire 230.000.000 per l' anno  1996;  viene peraltro revocato  l' intero  stanziamento  disponibile  sul predetto limite di impegno, per ulteriori  lire  241.501.872 non utilizzate negli anni precedenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>  Le  ulteriori  disponibilità  di  complessive  lire 6.561.309.558 non utilizzate negli anni precedenti  il  1990 su limiti di impegno iscritti sul capitolo 8292 dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno  1990,  e  scaduti anteriormente all' anno 1990, vengono revocate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span> Lo stanziamento del capitolo 8292 del precitato stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli anni 1990-1992 e  del  bilancio  per   l' anno  1990,  viene conseguentemente ridotto dell' importo complessivo  di  lire 16.508.151.855, suddiviso in ragione di lire  14.052.118.617 per l' anno 1990,  corrispondente  per  lire  12.561.772.336 alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1989, e  trasferite ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20  gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni  con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del  15  febbraio 1990, di lire 1.099.112.348 per   l' anno  1991  e  di  lire 1.356.920.890 per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span> Le riduzioni relative agli anni  successivi  al  1992 graveranno sul corrispondente capitolo di bilancio  per  gli anni medesimi nella misura di lire 694.723.965 per   l' anno 1993,  di  lire  714.444.110  per   l' anno  1994,  di  lire 229.019.502 per l' anno  1995  e  di  lire  230.000.000  per l' anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>  Il  limite  di  impegno  di   lire   1.000   milioni autorizzato con l' articolo  44  della  legge  regionale  29 giugno 1983, n. 70, viene ridotto di  lire  609.615.022  per l' anno 1990, di lire 646.168.607 per l' anno 1991 e di lire 709.789.578 per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>  Le   annualità   relative   al   predetto   limite, autorizzate per gli anni dal  1990 al 1992, vengono  ridotte rispettivamente di lire 609.615.022 per   l' anno  1990,  di lire 646.168.607 per l' anno 1991 e di lire 709.789.578  per l' anno 1992; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di  impegno,  per  ulteriori lire 2.351.401.346 non utilizzate negli anni precedenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span> Lo stanziamento del  capitolo  8302  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992  e  del  bilancio   per     l' anno   1990   viene conseguentemente ridotto dell' importo complessivo  di  lire 4.316.974.553, suddiviso in ragione  di  lire  2.961.016.368 per l' anno 1990, corrispondente per lire 2.351.401.346 alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1989,  e  trasferite  ai sensi dell' articolo 22 della  legge  regionale  20  gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni  con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del  15  febbraio 1990, di lire  646.168.607  per   l' anno  1991  e  di  lire 709.789.578 per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In relazione al disposto di cui  all' articolo  1,  la residua somma di  lire  80.098.467.419  disponibile  sul  &lt;&lt;  Fondo di solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo  sviluppo economico e sociale e la  rinascita  del  Friuli  -  Venezia Giulia, costituito con  i  contributi  speciali  pluriennali assegnati  dallo  Stato   &gt;&gt;  riaffluisce  al  &lt;&lt;   Fondo   di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico  e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> In relazione al disposto  di  cui   all' art.  1,  gli importi relativi alle riduzioni disposte per   l' anno  1990 sui diversi limiti di impegno con i commi due, quattro, sei, sette, dieci, dodici,  quattordici,  sedici,  diciassette  e ventuno  dell' articolo  7  riaffluiscono  al  &lt;&lt;   Fondo  di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico  e sociale e la  rinascita  del  Friuli  -  Venezia  Giulia   &gt;&gt; nell' ammontare   complessivo   di   lire    33.147.162.041, corrispondente,  per  lire  29.295.483.379  alle  quote  non utilizzate al  31  dicembre  1989,  e  trasferite  ai  sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982,  n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni con i  decreti dell' Assessore  alle  finanze  indicati  ai   commi   otto, diciotto e ventidue del medesimo articolo 7.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Lo stanziamento  del  capitolo  8961  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992  e  del  bilancio   per     l' anno   1990   viene conseguentemente elevato dell' importo complessivo  di  lire 113.245.629.460 per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Lo stanziamento  del  capitolo  8960  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per   l' anno  1990  viene  ridotto dell' ulteriore importo di lire 80.098.467.419 per   l' anno 1990, corrispondente, per lire 52.448.427.497, a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1989,  e  trasferite  ai sensi degli articoli  7,  secondo comma,  e  22 della  legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, delle annualità iscritte dal 1981 al  1989 sul citato  capitolo  in  relazione  ai  limiti  di  impegno assegnati con le leggi 29 maggio  1976,  n.  336,  8  agosto 1977, n. 546, 11 novembre 1982, n. 828 e 1 dicembre 1986, n. 879.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Gli  importi  relativi  alle riduzioni  disposte  sui diversi limiti di impegno per gli anni  successivi  al  1990 con i commi due, quattro, sei, dieci,  dodici,  quattordici, sedici e ventuno dell' articolo 7 riaffluiscono al &lt;&lt;   Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico e sociale e  la  rinascita  del  Friuli  -  Venezia  Giulia, costituito con i contributi speciali  pluriennali  assegnati dallo Stato  &gt;&gt; nei diversi esercizi come segue:<p style="text-align: justify;">a) per l' anno 1991 lire  2.778.892.539;</p><p style="text-align: justify;">b) per l' anno 1992 lire  3.277.489.094;</p><p style="text-align: justify;">c) per l' anno 1993 lire    694.723.965;</p><p style="text-align: justify;">d) per l' anno 1994 lire    714.444.110;</p><p style="text-align: justify;">e) per l' anno 1995 lire    229.019.502;</p><p style="text-align: justify;">f) per l' anno 1996 lire    230.000.000.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Lo stanziamento  del  capitolo  8960  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992  e  del  bilancio   per     l' anno   1990   viene conseguentemente elevato dell' importo complessivo  di  lire<p style="text-align: justify;">6.056.381.633, suddiviso in ragione  di  lire  2.778.892.539 per l' anno 1991 e di lire 3.277.489.094 per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Le quote relative alle riduzioni disposte per gli anni successivi al 1992 affluiranno al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La presente legge entra in vigore il giorno della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></body></html>