1. Il passaggio dei beni di cui all' articolo 1 al patrimonio dei Comuni ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del trasferimento dal patrimonio dello Stato al patrimonio della Regione e viene attuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, cui fa seguito la redazione di apposito processo verbale di consegna. Il predetto decreto, unitamente al processo verbale di consegna, costituisce ai sensi dell' articolo 1, ultimo comma, della
legge 8 agosto 1977, n. 546, titolo per la trascrizione immobiliare e per voltura catastale dei beni medesimi a favore dei Comuni.