Art. 2
2. Nell' alienazione verrà data preferenza all' acquirente che, a parità d' offerta, s' impegni a salvaguardare, nella gestione del complesso, anche l' attività di formazione professionale.
3. L' importo ricavato dalla vendita del compendio immobiliare verrà devoluto a favore dell' Istituto regionale per la formazione professionale - IRFoP, affinché lo utilizzi nell' ambito delle finalità di cui alla
legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, per interventi a favore delle proprie strutture formative.