<< La facoltà di cui al comma precedente può altresì essere esercitata a favore delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici o di diritto pubblico, di enti, associazioni ed istituzioni con finalità socio - assistenziali, culturali e scientifiche.
Ai soggetti indicati nel primo e secondo comma i beni immobili sopra descritti possono venire concessi anche in comodato ovvero in uso gratuito. >>.