Art. 1
( ABROGATO )
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
Art. 4
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene elevato di lire 400 milioni.
3. Al predetto onere di lire 400 milioni, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8840 dello stato di previsione precitato.