﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 ottobre 1990

      , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modificazioni, integrazioni ed interpretazione  autentica delle  leggi  regionali  concernenti  la   riparazione,   la ricostruzione  e   l' adeguamento  antisismico  nelle   zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme finanziarie</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 171</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione degli  articoli 19, 26, 43, 67 e 105 fanno carico  al  capitolo  8660  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di  lire  193.138.196.848  corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e  trasferita, ai  sensi   dell' articolo  21,  primo  comma,  della  legge regionale   20   gennaio   1982,   n.   10,   con    decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3037 del  21  febbraio 1990, pubblicato nel BUR n. 42 del 27 marzo 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 172</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 61 bis  della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come modificato  ed integrato   dall' articolo  20  della  presente  legge,   è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno  di  lire 200 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 200 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1990  al 2009.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> L' onere complessivo di lire 600 milioni,  corrisponde alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990  al  1992, fa carico al capitolo 8664 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del bilancio  per   l' anno  1990,  il  cui  stanziamento  viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1993  al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Al predetto onere complessivo di lire 600  milioni  si provvede mediante storno,  di  pari  importo,  dal  capitolo 8960 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia,  costituito  con  i  contributi  speciali pluriennali  assegnato  dallo  Stato   &gt;&gt;  dello   stato   di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Lo stanziamento  del  precitato  capitolo  8664  viene altresì elevato, in termini di cassa, di lire 200  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo  riserva  di  cassa   &gt;&gt;  dello  stato  di   previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 30 fanno carico al capitolo 8677 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di  lire  9.830.167.896  corrispondente   alla   quota   non utilizzata al  31  dicembre  1989  e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione, n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato  sul BUR  n.  92  del  27  marzo  1990;  nella  denominazione del predetto  capitolo  8677  dopo  la locuzione &lt;&lt;  religioso  &gt;&gt; viene inserita la locuzione &lt;&lt;  sociale culturale  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Gli oneri  derivanti   dall' applicazione  del  decimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, così come inseriti dall' articolo 54 della  presente legge,  fanno  carico  al  capitolo  8613  dello  stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990,  a  fronte  dello stanziamento di lire 5.604.568.313 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990,  pubblicato  sul BUR  n.  42  del  27  marzo  1990;  nella  denominazione del predetto  capitolo  8613,  dopo  la  locuzione   &lt;&lt;   per  il ripristino  &gt;&gt;  viene  inserita  la  locuzione &lt;&lt;  dei confini e  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 173</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli oneri derivanti  dall' applicazione dell' articolo 40, comma 3, della  presente  legge,  e  dell' articolo  35, sesto comma, della legge regionale 19 dicembre  1986, n. 55, così come inserito dall' articolo 63 della  presente legge, e dell' articolo 147 della  presente  legge  fanno carico al capitolo 8624 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per l' anno  1990,  a  fronte  dello  stanziamento  di  lire 1.198.156.596 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre  1989 e trasferita,  ai  sensi  dell' articolo  21, primo comma, della legge  regionale 20 gennaio 1982,  n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n.  3037  del 21 febbraio 1990, pubblicato sul  BUR  n. 42 del   27  marzo 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 48 fanno carico al capitolo 8677 dello  stato  di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1990 - 1992 e del bilancio per   l' anno  1990,  a  fronte  dello stanziamento di lire 9.830.167.896 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989  e  trasferita  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990,  pubblicato  sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 49 fanno carico al capitolo 8681 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 751.460.024 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.  10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n.  3037  del 21 febbraio 1990, pubblicato sul  BUR  n. 42 del   27  marzo 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 174</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 70  e  72  è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 150  milioni  fa  carico  al capitolo 8621 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene  conseguentemente  elevato  di  lire  150 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire  150  milioni  per  l' anno 1990  si  fa  fronte  mediante  prelevamento  dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;  del  precitato  stato  di previsione: tale   importo  corrisponde   a   parte   della   quota   di lire  50.516.186.636  non  utilizzata  al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze  n.  13  del  15  febbraio  1990,   pubblicato   sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul medesimo capitolo 8621 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  150  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Nella denominazione  del  predetto  capitolo  8621  la locuzione &lt;&lt;  ai Comuni  &gt;&gt; viene sostituita  dalla  locuzione &lt;&lt;  alle Amministrazioni comunali e provinciali  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 175</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione degli  articoli 75, 76 e 77 fanno carico al capitolo  8615  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990,  a  fronte  dello stanziamento di lire 5.710.088.913 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990,  pubblicato  sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 30, comma 1, lettera b),  della  legge  regionale  2  maggio 1988, n. 26, così come integrato  dall' articolo  80  della presente legge, e gli  oneri  derivanti   dall' applicazione dell' articolo 81  della  presente  legge  fanno  carico  al capitolo 8701 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento  di  lire  100 milioni corrispondente  alla  quota  non  utilizzata  al  31 dicembre 1989 e trasferita,  ai  sensi   dell' articolo  21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.  10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3034 del 5 febbraio 1990, pubblicato  sul  BUR n. 42 del 27 marzo 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 176</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 104, comma 1, è autorizzata la spesa di lire  500  milioni  per   l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990  è,  istituito  -  alla  Rubrica  n.  27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria  2.1. - Sezione VII - il capitolo 8716  (1.1.210.3.07.26)  con  la denominazione &lt;&lt;  Spese per l' esecuzione  di  opere  tese  a rimediare  alla  non  corretta  esecuzione  delle  opere  di riparazione  o  di  ricostruzione  nei  casi  di  intervento pubblico previsti dalle leggi regionali 20 giugno  1977,  n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63  &gt;&gt; e con lo  stanziamento,  in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire 500  milioni  per   l' anno 1990  si  fa  fronte  mediante  prelevamento  dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;  del  precitato  stato  di previsione: tale   importo  corrisponde   a   parte   della   quota   di lire  50.516.186.636  non utilizzata al 31 dicembre 1980   e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20  gennaio  1982,  n.  10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8716 potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n. 84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Sul medesimo capitolo 8716 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini  di  cassa,  di  lire  500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 104, comma 5, fanno carico al capitolo 8606 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990,  a  fronte  dello stanziamento di lire 4.324.296.046 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990,  pubblicato  sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 177</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 108 fanno carico al capitolo 8652 dello stato di  previsione delle spese del bilancio pluriennale per gli anni  1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 893.804.898 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, a sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.  10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3034 del 5 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 178</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per  le  finalità  previste   dall' articolo  109  è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria  2.4. - Sezione VIII - il capitolo 8718 (1.1.242.3.08.15)  con  la denominazione &lt;&lt;  Rimborso delle  spese  per   l' ampliamento degli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 40 della legge regionale n. 2 del 1982,  il  cui  recupero  sia  già stato ammesso ai benefici della legge regionale  n.  34  del 1976  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza,  di lire 150 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire 150  milioni  per   l' anno 1990  si  fa  fronte  mediante  prelevamento  dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;  del  precitato  stato  di previsione: tale  importo   corrisponde   a   parte   della   quota   di lire  50.516.186.636  non  utilizzata al 31 dicembre 1989  e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze  n.  13  del  15  febbraio  1990,   pubblicato   sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8718 potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura  prevista  dal terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n. 84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Sul medesimo capitolo 8718 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in  termini di  cassa, di  lire  150  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 179</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per  le  finalità  previste   dall' articolo  110  è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria  2.3. - Sezione IV - il capitolo  8719  (1.1.232.3.04.15)  con  la denominazione &lt;&lt;  Rimborso  ai  Comuni  delle  spese  per  il ripristino delle destinazioni d' uso in atto alla data degli eventi sismici di edifici temporaneamente adibiti dopo  tale data a servizi logistici di una tendopoli di sinistrati  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di  lire  150 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire 150  milioni  per   l' anno 1990  si  fa  fronte  mediante  prelevamento  dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;  del  precitato  stato  di previsione: tale  importo   corrisponde   a   parte   della   quota   di lire  50.516.186.636  non  utilizzata  al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze  n.  13  del  15  febbraio  1990,   pubblicato   sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8719 potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n. 84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Sul medesimo capitolo 8719 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  150  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 180</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per  le  finalità  previste   dall' articolo  111  è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - il capitolo 8721 (1.1.232.3.08.15)  con  la denominazione &lt;&lt;  Finanziamento al Comune di  Meduno  per  il ripristino di un edificio danneggiato dagli eventi  sismici, destinato al 6 maggio 1976 ad uso scolastico  ed  a  servizi sociali  &gt;&gt;  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire 1.000 milioni per   l' anno 1990  si  fa  fronte  mediante  prelevamento  dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;  del  precitato  stato  di previsione: tale  importo   corrisponde   a   parte   della   quota   di lire 50.516.186.636  non  utilizzata  al  31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze  n.  13  del  15  febbraio  1990,   pubblicato   sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8721 potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n. 84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Sul medesimo capitolo 8721 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 181</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per  le  finalità  previste   dall' articolo  112  è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - il capitolo 8720 (1.1.234.3.08.15)  con  la denominazione &lt;&lt;  Finanziamento alla Comunità montana  delle Valli del Torre per il ripristino dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici &lt;&lt;  Villa Solero  &gt;&gt;  sito  in  Tarcento, compresi gli interventi di ristrutturazione,  completamento, adattamento e miglioramento dell' edificio stesso  &gt;&gt;  e  con lo stanziamento, in  termini  di  competenza,  di  lire  600 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire 600  milioni  per   l' anno 1990  si  fa  fronte  mediante  prelevamento  dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;  del  precitato  stato  di previsione: tale   importo  corrisponde   a   parte   della   quota   di lire 50.516.186.636  non  utilizzata  al  31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze  n.  13  del  15  febbraio  1990,   pubblicato   sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8720 potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n. 84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Sul medesimo capitolo 8720 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  600  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 182</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per  le  finalità  previste   dall' articolo  113  è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990- 1992 e del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria  2.4. - Sezione VIII - il capitolo 8722 (1.1.242.3.08.07)  con  la denominazione &lt;&lt;  Finanziamenti a favore di associazioni  per il ripristino di immobili danneggiati dagli  eventi  sismici da destinare a fini assistenziali  &gt;&gt; e con lo  stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni  per   l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire 150  milioni  per   l' anno 1990  si  fa  fronte  mediante  prelevamento  dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;  del  precitato  stato  di previsione: tale   importo  corrisponde   a   parte   della   quota   di lire 50.516.186.636  non  utilizzata  al  31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze  n.  13  del  15  febbraio  1990,   pubblicato   sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8722 potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n. 84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Sul medesimo capitolo 8722 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  150  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 183</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per  le  finalità  previste   dall' articolo  116  è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  27 -  programma  4.1.1.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.6. - Sezione VII - il capitolo 8633  (1.1.163.2.07.26)  con  la denominazione  &lt;&lt;   Rimborso  ai  soggetti  cessionari  delle unità immobiliari ricostruite negli  ambiti  di  intervento unitario di cui all' articolo 14, secondo comma,  punto  4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e  successive modificazioni ed integrazioni, delle spese  per  diritti  di segreteria  e  per  i  rogiti  notarili  ai   contratti   di cessione  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire 500  milioni  per   l' anno 1990  si  fa  fronte  mediante  prelevamento  dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;  del  precitato  stato  di previsione: tale   importo  corrisponde   a   parte   della   quota   di lire  50.516.186.636  non utilizzata  al  31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze  n.  13  del  15  febbraio  1990,   pubblicato   sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8633 potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n. 84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Sul medesimo capitolo 8633  viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  500  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 184</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per  le  finalità  previste   dall' articolo  118  è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria  2.1. - Sezione IV - il capitolo  8717  (1.1.210.3.04.15)  con  la denominazione &lt;&lt;  Spese per l' acquisizione di un' area e per le  opere  infrastrutturali  necessarie  a   realizzare   la concentrazione  dei  prefabbricati   di   proprietà   dello Stato  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire 250  milioni  per   l' anno 1990  si  fa  fronte  mediante  prelevamento  dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;  del  precitato  stato  di previsione: tale   importo  corrisponde   a   parte   della   quota   di lire 50.516.186.636  non  utilizzata  al  31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze  n.  13  del  15  febbraio  1990,   pubblicato   sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8717 potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n. 84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Sul medesimo capitolo 8717 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  250  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 185</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La presente legge entra in vigore il giorno della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></p></body></html>