Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 8

1. La concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti muniti dell' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell' articolo 11, terzo comma, della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, ha luogo anche in deroga al disposto contenuto nell' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

2. Sono infatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni contenute nel comma 1.