﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 ottobre 1990

      , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modificazioni, integrazioni ed interpretazione  autentica delle  leggi  regionali  concernenti  la   riparazione,   la ricostruzione  e   l' adeguamento  antisismico  nelle   zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  67</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le domande eventualmente  presentate  ai  sensi  della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente  alla data di entrata in vigore della presente legge,  nei termini utili indicati dall' articolo 4, sesto  comma,  della  legge regionale 4 luglio 1979, n. 35,  decorrenti  dalla  notifica dell' ordinanza di demolizione,  sono  valide  agli  effetti della concessione dei benefici  indicati  nell' articolo  57 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, nei confronti dei soggetti che, successivamente  alla  data  del  6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio posto in un  fabbricato danneggiato dagli eventi sismici, inserito in un  ambito  di intervento unitario di riparazione, ai sensi  dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30,  per  la cui attuazione gli interessati abbiano prestato l' adesione  ivi prevista  e  sia  stata  rilasciata   regolare   concessione edilizia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  La  concessione  dei  contributi  è  subordinata  al possesso dei seguenti requisiti:<p style="text-align: justify;">a) assenza di  proprietà  di  un  altro  alloggio,  ovunque    ubicato, adeguato  alla  necessità  del  proprio  nucleo    familiare. Trovano applicazione le disposizioni contenute    nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio  1982,    n. 2, come  modificato   dall' articolo  46  della  legge    regionale 2 maggio 1988, n. 26;</p><p style="text-align: justify;">b) residenza, alla data del sisma, da almeno  due  anni  nei    Comuni classificati disastrati o  gravemente  danneggiati    ai  sensi  del  DPGR  n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e    successive modificazioni ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> I requisiti di cui al  comma  2,  lettera  a),  devono sussistere nei confronti di tutti  i  componenti  il  nucleo familiare, mentre quelli di cui al comma 2, lettera  b),  è sufficiente che sussistano nei confronti  di  uno  qualsiasi dei componenti il nucleo familiare.</p></p></body></html>