﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 ottobre 1990

      , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modificazioni, integrazioni ed interpretazione  autentica delle  leggi  regionali  concernenti  la   riparazione,   la ricostruzione  e   l' adeguamento  antisismico  nelle   zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  54</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 2 della legge regionale 30 agosto  1984, n. 45, è aggiunto in fine, il seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;   Nei  limiti  del  7  per  cento   dei   costi   relativi all' esecuzione  delle  opere  di  ripristino   delle   aree occupate  dagli  insediamenti  provvisori,  sono  assunte  a carico dell' Amministrazione regionale  le  spese  sostenute dai Comuni per le operazioni di ristabilimento  dei  confini delle aree  predette  in  vista  della  loro  riconsegna  ai legittimi proprietari. L' erogazione dei relativi  fondi  ai Comuni può essere effettuata anche  a  titolo  di  rimborso delle  spese  sostenute.  A  tal  fine    l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture  di  credito  a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche  in  deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.  &gt;&gt;.</p></p></p></body></html>