﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 ottobre 1990

      , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modificazioni, integrazioni ed interpretazione  autentica delle  leggi  regionali  concernenti  la   riparazione,   la ricostruzione  e   l' adeguamento  antisismico  nelle   zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  47</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le disposizioni  previste   dall' articolo  16,  primo comma, della legge regionale 4  luglio  1979,  n.  35,  sono estese a favore dei soggetti  che  abbiano  acquistato,  per atto tra vivi, dopo gli eventi  sismici  e  fino  a  novanta giorni dalla data di notifica  della  mancata  catalogazione ivi prevista ovvero dalla data di entrata  in  vigore  della presente legge, se la notifica viene  disposta  prima  della predetta data, un immobile danneggiato dagli eventi  sismici da un soggetto che, pur avendo presentato domanda tempestiva di contributo ai sensi della citata legge  regionale  n.  30 del 1977, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente   legge,    non    intenda    tuttavia    procedere all' esecuzione delle opere di recupero statico e funzionale dell' immobile stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Ai  soggetti  contemplati  dal  presente  articolo,  i contributi   sono   concessi,    nella    misura    prevista dall' articolo 84 della presente legge, previa  volturazione della domanda presentata dall' originario proprietario entro il termine utile per la produzione al Comune  del  contratto di acquisto a norma del comma 1. I  requisiti  previsti  dal predetto articolo 84 devono essere posseduti alla data della volturazione  della   domanda,   nonché   alla   data   del provvedimento di concessione  e  perdurare  in  costanza  di rapporto senza soluzione di continuità.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 7, L. R. 13/1998</p></p></body></html>