Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 46

1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, non è subordinata all' acquisizione di atto d' obbligo unilaterale la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nei casi in cui non può farsi luogo alla stipula della convenzione per l' uso dell' alloggio destinato al titolare del diritto reale di godimento, ai sensi dell' articolo 15, secondo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per l' uso dell' alloggio abitualmente occupato dai soggetti indicati dall' articolo 39 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

2. Gli atti unilaterali d' obbligo eventualmente stipulati e trascritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge nei casi indicati al comma 1 non producono effetti.