﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 ottobre 1990

      , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modificazioni, integrazioni ed interpretazione  autentica delle  leggi  regionali  concernenti  la   riparazione,   la ricostruzione  e   l' adeguamento  antisismico  nelle   zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nei  confronti  dei  soggetti  emigrati  titolari  dei benefici di cui all' articolo 48, secondo comma, della legge regionale  23  dicembre  1977,  n.  63,  e  37  della  legge regionale  24  aprile  1978,  n.  25,  e   loro   successive modificazioni e  integrazioni,  nonché  nei  confronti  dei soggetti emigrati  appartenenti  alle  cooperative  edilizie titolari dei benefici di cui agli articoli  68  e  71  della citata legge regionale n. 63 del 1977, i divieti posti dagli articoli 38, primo comma,  della legge regionale  20  giugno 1977, n. 30, e 66, primo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, hanno natura inderogabile  e sono fissati in dieci  anni  a  decorrere  dalla   data   del  rilascio  del certificato  di  regolare esecuzione dei lavori. Nel caso di acquisto di alloggi  ultimati,  ai  sensi  dell' articolo 55 della  legge  regionale  4  luglio 1979,  n.  35, così come sostituito   dall' articolo  50  della  legge  regionale  11 gennaio 1982,  n. 2,  il termine di dieci anni decorre dalla data di emissione del  decreto di concessione.   Nel caso di pronuncia  di  decadenza,  ai  sensi  dell' articolo  39,  e successive  modifiche  ed integrazioni, il termine decennale decorre  dalla  data  di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai soggetti  ivi  considerati  i  quali   abbiano   soddisfatto l' obbligo  del  rientro  stabile  cui  era  subordinata  la concessione dei contributi  secondo  la  disciplina  vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per gli emigrati che alla data di  entrata  in  vigore della presente legge siano già incorsi nella decadenza  dei contributi   per   inosservanza  dell' obbligo  del  rientro stabile, entro i  termini di legge, senza aver conseguito la riammissione ai  benefici  dai  quali sono decaduti in forza delle disposizioni  recate  dall' articolo  39  della  legge regionale   18   dicembre   1984,   n.  53,   e   successive modificazioni  ed integrazioni, la possibilità di far luogo alla dichiarazione di decadenza è esclusa e la declaratoria di decadenza  eventualmente  già  intervenuta alla predetta data  è  annullata.  Per  effetto dell' annullamento  della dichiarazione   di   decadenza,   le   somme   eventualmente introitate sono restituite agli interessati.  A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore  dei  Sindaci  dei  Comuni  interessati, anche in deroga alle  norme  vigenti  per  quanto attiene ai limiti di soggetto e di importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Nei confronti dei  soggetti  di  cui  al  comma  3  il termine di dieci anni indicato al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> I soggetti che abbiano alienato, prima   dell' entrata in vigore della presente legge,  l' alloggio  assistito  dai contributi senza adempiere  nei  termini   all' obbligo  del rientro stabile, sono dichiarati decaduti in ragione del  50 per cento del contributo loro concesso. In tal caso  trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo  32  della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Sono abrogati gli articoli 39 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, 1 della legge  regionale  24  febbraio 1986,  n. 9,  68 della legge regionale  19 dicembre 1986, n. 55, e 53 della legge regionale 2 maggio 1988,  n. 26, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 36, comma 1, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 1 da  art. 29, comma 1, L. R. 24/2005</p></p></body></html>