Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 34

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1. I termini per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto di acquisto ai fini del conseguimento dei benefici di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della citata legge regionale n. 30 del 1977.

2. Con le stesse modalità, i termini indicati al comma 1 possono essere prorogati o nuovamente stabiliti in presenza di comprovati motivi.

3. I soggetti nei confronti dei quali i termini per la presentazione dei progetti esecutivi o dei contratti di acquisto siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi in termini con le modalità indicate al comma 1.

4. La presentazione dei progetti esecutivi e dei contratti di acquisto non può essere consentita oltre la data del 31 dicembre 1994, eccettuati i casi:

a) dei soggetti che intendono acquistare dal Comune con il contributo, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, gli alloggi realizzati negli ambiti edilizi di intervento unitario rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, nonché dei soggetti che intendono acquistare dal Comune le unità immobiliari ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

b) dei soggetti proprietari di edifici inseriti in ambiti unitari di riparazione che abbiano manifestato l'adesione all'invito del Sindaco ad eseguire l' intervento, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, o dell' articolo 2, comma 8, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44.

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5. In mancanza di determinazione sindacale a norma del comma 1, i progetti esecutivi o i contratti di acquisto devono essere presentati al Comune entro la data indicata al comma 4.

5 bis. In deroga alle disposizioni dei commi precedenti, il termine per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto d' acquisto è stabilito:

a) per i soggetti che abbiano presentato ricorso ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, in mesi sei a decorrere dalla comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda assunto in seguito o all' adozione del provvedimento del Presidente della Giunta regionale di ammissione ai contributi o all' annullamento, in sede di esercizio del potere di autotutela, di un precedente diniego sindacale per la rimozione del quale era stato instaurato il procedimento previsto dall' articolo 69 della legge regionale n. 35/1979, procedimento poi conclusosi con la sua archiviazione, senza l' emissione del provvedimento presidenziale finale;

b) per i soggetti che abbiano chiesto l' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, in mesi sei a decorrere o dalla data di comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda di contributo disposto in seguito all' emissione del provvedimento assessorile favorevole o dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego dell' autorizzazione al trasferimento del contributo.

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6. I progetti esecutivi ed i contratti di acquisto eventualmente presentati al Comune prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili stabiliti dalle vigenti disposizioni, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi pubblici di riparazione o di ricostruzione attuati a cura del Comune o della Segreteria generale straordinaria, nonché dei casi di progetti redatti ai sensi dell' articolo 6, penultimo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall' articolo 13 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70.

8. Le disposizioni contenute nel presente articolo sostituiscono ogni altra disposizione contenuta nelle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate recante termini di presentazione dei progetti esecutivi o dei contratti di acquisto, ai fini della concessione dei benefici di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Note:

Comma 4 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 48/1991

Derogata la disciplina del comma 4 da art. 76, comma 2, L. R. 48/1991

Comma 4 sostituito da art. 76, comma 1, L. R. 37/1993

Comma 5 bis aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 37/1993

Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 77, comma 1, L. R. 37/1993

Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 9/1994

Parole aggiunte al comma 4 da art. 62, comma 1, L. R. 40/1996

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 22, L. R. 13/1998

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 18, L. R. 13/2002