Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 27

1. Le disposizioni previste dall' articolo 68, decimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con l' articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, si applicano anche in favore delle cooperative edilizie i cui soci abbiano alienato in corso d' opera al Comune, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, un edificio destinato ad uso misto realizzato su sedime di proprietà dei soci medesimi. AI fini della determinazione della quota di contributi da riconoscersi per i lavori effettuati alla data del negozio di alienazione, si considera l' importo erogato alla predetta data in favore delle cooperative anzidette.

2. Il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo adottato a norma del comma 1 tiene luogo del decreto di riammissione di cui all' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, qualora alla data del negozio di alienazione pendesse il relativo procedimento amministrativo.