Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 24

1. L' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:

a) al primo comma, punto 4), sono soppresse le parole: << , che si impegnino al rientro stabile entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dall' approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo >>;

b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.